Principale Politica Diritti & Lavoro Un Revisore dei Conti ci spiega i vitalizi

Un Revisore dei Conti ci spiega i vitalizi

Siamo stati davvero felici di essere stati contattati dall’ex senatore Giovanni Zaccagna, oggi revisore legale dei conti e consulente manageriale, che ci ha inviato questo ottimo articolo che vuole fare chiarezza una volta per tutte sulla questione dei vitalizi ai parlamentari. Il dott. Zaccagna ci ha fornito ampia documentazione di quanto scritto in modo che potessimo controllare ogni affermazione, inviandoci documenti, anche se molte delle sue competenze derivano ovviamente dalla sua decennale esperienza nel campo finanziario e legislativo. Un elenco parziale della documentazione fornita è disponibile in fondo all’articolo, per qualsiasi altro dubbio il dott. Zaccagna sarà sicuramente disponibile per ogni chiarimento.

Premessa

Dal 2008, anno di uscita del libro “La casta”, sull’assegno vitalizio dei parlamentari italiani se ne sono sentite dire di tutti i colori. Per riassumere dieci anni di “giornalate” e trasmissioni televisive ci vorrebbe non un libro ma un’intera enciclopedia.
Ma sono poi realmente tutte vere le cose che abbiamo letto e sentito, o in mezzo a loro ci
hanno propinato delle vere e proprie “bufale”, e se è così a che scopo…? Considerato che, come avrete di certo notato, la gran parte di tutta questa grande manovra di disinformazione si svolge senza alcun contraddittorio reale.

Il vitalizio

Scrivo questo articolo per cercare di fare un po’ di luce sul vitalizio dei parlamentari e sui suoi dintorni. Per far questo dobbiamo partire da lontano e capire che cosa è realmente il vitalizio, come e quando si ottiene, quanto costa al parlamentare e quali sono gli oneri a carico delle Camere.
Anzitutto, in via preliminare, occorre informare da dove arrivano i soldi per gli emolumenti dei parlamentari. I fondi vengono presi dall’appannaggio annuo che le Camere hanno a disposizione; la quantificazione spetta ai Consigli di Presidenza di Camera e Senato, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n.1261 del 31.10.1965 che all’art. 1 recita:

Articolo 1
L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

E poi:

Articolo 3
Con l’indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.
L’indennità di cui all’art. 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo art.
Articolo 4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa. Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a Commissioni di studio e a Commissioni d’inchiesta.

Qui possiamo già trarre alcune conclusioni che ci aiuteranno a meglio capire molte delle
bufale sull’argomento, e cioè:

La norma sulle indennità non stabilisce importi ma bensì dei tetti massimi (budget).

L’INPS non ha alcuna competenza e alcun rapporto con i vitalizi dei parlamentari e questo servirà per capire meglio i motivi dell’agitazione del presidente Boeri.

Il budget

Veniamo ora al budget stabilito dalla legge. È stato usato correttamente, è stato mai superato, attualmente per quanto viene usato?

Cerchiamo di capire: attualmente il “trattamento massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione” supera abbondantemente i 240.000,00 euro l’anno, e a questo costo si devono aggiungere i costi per la pensione a carico dello Stato, ossia circa altri 58.000.00 euro.

Storicamente questo “tetto” non è mai stato neanche lontanamente raggiunto. Il parametro normalmente usato non è quello massimo (trentesima classe) ma quello intermedio (sedicesima classe). E la percentuale retrocessa non è mai stata del 100% ma sempre meno, e attualmente si aggira attorno al 52%, quindi, come si vede chiaramente, ai Consigli di Presidenza resta ampio spazio per disporre eventuali trattamenti differiti.

Bufale!

Non è vero che negli ultimi anni ci sono stati aumenti delle indennità o dei rimborsi. È vero il contrario, tutto è stato pesantemente tagliato. Sono state tagliate le spese per la diaria (rimborso per vitto e alloggio durante il soggiorno a Roma). Sono stati razionalizzati gli altri rimborsi avendo cura che nessun aumento di spesa ne derivasse, anzi, per il rimborso spese per l’esercizio del mandato si è passati dal 100% a forfait a 50% a forfait e 50% a rendicontazione. Ma soprattutto, rispetto agli emolumenti percepiti al 31.12.2005 a oggi, vi è stato un taglio in termini monetari pari al 16,48% e in termini reali pari al 36,98%.

Fatta questa premessa veniamo a quello che più ci interessa ossia gli assegni vitalizi e le pensioni. Ho usato il plurale non a caso, in quanto non esiste una sola tipologia di vitalizio ma ve ne sono diverse a seconda della legislatura in cui sono stati maturati e all’anno in cui sono stati corrisposti.

Innanzitutto, cosa è un vitalizio parlamentare?

È un ibrido, evoluto nel tempo.
Non è una pensione né un trattamento previdenziale, né per genesi giuridica né per finalità, bensì una sorta di assicurazione per garantire il combinato disposto tra gli articoli 3, 67 e 69 della nostra Costituzione che garantisce a tutti i cittadini il libero accesso alle più alte cariche dello Stato senza vincoli né condizionamenti da parte di partiti e associazioni. Quanto affermo è sostenuto e certificato da sentenze della Corte costituzionale (289/1994) e della Corte di Cassazione a sezioni unite (20/07/2016).

In altre parole, l’assegno vitalizio dei parlamentari è una rendita che verrà elargita dopo la
fine del mandato elettorale a una determinata scadenza (attualmente all’incirca l’età pensionabile) in parte a parziale copertura di un “buco” contributivo durante l’espletamento del mandato stesso, in parte a garanzia dell’autonomia del parlamentare per sottrarlo a eventuali condizionamenti da parte dei partiti, durante e dopo il mandato, come previsto dall’art. 69 della Costituzione.

Le accuse e i fatti

Veniamo ora a tutta una serie di accuse che vengono periodicamente lanciate contro questo emolumento e che come vedremo sono vere e proprie bufale.

Molti parlamentari hanno ottenuto l’assegno con un giorno o una settimana di legislatura.

Detta così sembra un disastro ma vediamo realmente come stanno le cose. I parlamentari citati sono 5 (cinque) e tutti hanno espletato il mandato negli anni Ottanta. Tre sono defunti, due sono ancora in vita. Il meccanismo che ha permesso questo “paradosso” non era voluto ma frutto di un “baco” del regolamento, baco che è stato corretto all’inizio degli anni Novanta. Quindi si parla di fatti accaduti circa quarant’anni or sono e che sono stati poi corretti.

Ma che cosa accadeva? Realmente con un solo giorno di versamenti si aveva diritto al vitalizio? Ovviamente no. In realtà nessuno ha mai maturato il vitalizio senza aver versato almeno cinque anni di contributi. Questo vuol dire, a fine anni Ottanta, oltre 100.000.000 di lire. Con la convalida dell’elezione, il parlamentare acquisiva il diritto di poter “riscattare” l’intera legislatura, ma la doveva pagare tutta di tasca propria. Quindi, anche per un solo giorno di mandato, il parlamentare poteva ricevere il vitalizio a patto di pagare gli interi cinque anni. Ma non era una cosa voluta, bensì un effetto collaterale del regolamento non contemplato dal legislatore, che infatti lo ha poi corretto.

L’assegno del Parlamentare è reversibile e in caso di sua morte ne hanno diritto moglie, figli, nipoti, fratelli, genitori ecc.

Detta così fa un certo effetto… Ma come stanno realmente le cose?

L’assegno vitalizio è reversibile agli eredi con la stessa normativa prevista per la reversibilità delle pensioni ordinarie. Quindi nella realtà una cosa normalissima con una sostanziale differenza: mentre la reversibilità dell’assegno di pensione si ottiene con il versamento delle normali trattenute a carico del lavoratore (quindi tra l’8 e il 9% della retribuzione lorda) quello dell’assegno vitalizio del parlamentare si ottiene con il versamento di un’aliquota di maggiorazione (volontaria) aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di base. In altre parole al parlamentare, in corso di mandato, viene trattenuto oltre all’8,8% per l’assegno un altro 2 4% per il diritto alla reversibilità e viene trattenuto non sull’imponibile lordo ma sul lordo diminuito dalle regolari trattenute per le imposte sui redditi (IRPEF), quindi la reversibilità si paga a parte.

L’assegno vitalizio si cumula con la pensione quindi l’ex parlamentare cumula due  trattamenti, cosa che un cittadino non può fare.

Falso, anzi… vero il contrario. Anche un comune cittadino può cumulare più trattamenti, pensiamo a un dipendente privato che ha versato i contributi all’INPS e poi è stato assunto nel pubblico e ha ottenuto la pensione anche dall’ex INPDAP, o a un libero professionista o un rappresentante di commercio che ha versato anche contributi come amministratore d’azienda e avrà una pensione liquidata dalla sua cassa e una dalla gestione separata INPS. È vero però che mentre un normale cittadino a cui è stata liquidata la pensione può tornare a lavorare e cumulare i due trattamenti, un ex parlamentare che percepisce il vitalizio, se viene rieletto, non può cumulare i due trattamenti, quindi chi sta in Parlamento perché rieletto non può percepire il vitalizio che precedentemente percepiva. 

L’assegno vitalizio è un privilegio sproporzionato rispetto ai contributi versati.

Falso, forse poteva essere così sino al 1993, non di certo dopo le modifiche dei regolamenti del 93/94. Come già illustrato precedentemente, le trattenute operate sull’indennità parlamentare erano assolutamente in linea con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, in aggiunta a ciò veniva effettuata un’ulteriore trattenuta per la reversibilità che portava la trattenuta totale al 11,2% ma, attenzione, essendo queste trattenute effettuate post-tassazione l’ammontare complessivo della fiscalità trattenuta diventava il 19% sull’ammontare lordo degli emolumenti. Considerato che nel metodo di calcolo retributivo, allora vigente, ogni anno di contribuzione all’8,8% comportava il maturare di un diritto pari al 2% delle ultime retribuzioni lorde, si può facilmente calcolare come il maturare di un vitalizio pari al 20% dell’emolumento lordo per ogni legislatura di contribuzione sia assolutamente in linea con un’equiparazione ai trattamenti pensionistici. Si deve inoltre osservare come, dopo la riforma del 2007, il limite massimo dell’assegno maturabile sia stato portato al 60% al compimento della terza legislatura; con questo emendamento al regolamento si è accentuato l’aspetto solidale e mutualistico del trattamento in quanto tutti i contributi prelevati ai parlamentari dalla quarta legislatura in poi non concorrono più ad aumentare l’assegno del singolo bensì a consolidare i versamenti collettivi.

Concludendo

Un ricalcolo retroattivo dell’ammontare dei vitalizi già erogati, oltre a essere illegittimo e anticostituzionale, creerebbe un pericolosissimo precedente giurisprudenziale in quanto questa modalità di procedura non è mai stata applicata a nessuna categoria di contribuenti.

Oltre a ciò, bisogna sottolineare un dato tecnico molto importante: questa modalità di procedere comporterebbe un taglio solo ai trattamenti più bassi, ovvero a quelli dei così detti “peones”, porterebbe un medio beneficio ai trattamenti intermedi e sarebbe una vera manna dal cielo per quelli più alti (dove troviamo tutti i capi partito e tutti i professionisti della politica). Non servirebbe a nulla introdurre un’eventuale normativa (illegittima anche questa) che limitasse questi aumenti, in quanto in ogni caso gli aumenti, per i trattamenti alti, ci sarebbero comunque, poiché verrebbe meno il pesante taglio del contributo di solidarietà attualmente pagato dai percettori degli assegni più elevati.

Tutto quanto esposto è documentato e dimostrabile.

Fonti

Determinazione dell’indennità spettante ai membri del Parlamento

In una successiva email, Zaccagna scrive:

Si continua a leggere (c’è un’articolo anche oggi) di Consiglieri regionali che dichiarano di aver rinunciato al vitalizio (quello contributivo) e che dichiarano come sono orgogliosi di dire che andranno in pensione come tutti i cittadini e cioè a 67 anni (oggi è scritto 68) non come ii privilegiati a 60.

Queste sono solo bufale.

Adesso vediamo perché.

1° La quasi totalità dei Consiglieri regionali percepirà l’assegno al 65mo anno di età. Solo in poche regioni, e comunque con almeno 2 mandati l’età scende a 60 anni.

2° La storia dei 67 anni (a partire dal 01/01/2019) per andare in pensione è una notizia tossica, nel senso che quella è l’età MASSIMA ma nella realtà dei fatti esistono tante di quelle deroghe che attualmente l’età media pensionabile in Italia supera di poco i 62 anni (dati INPS e ISTAT).

3° Ai sensi della legge DINI/TREU del 1995 tutti i contributivi puri, e sono tali tutti quelli che hanno versato il primo contributo a partire dal 01/01/1996 o che hanno optato per tale trattamento, vanno in pensione a 64 anni e non 67 (sino a fine anno a 63 e 7 mesi).

4° In ogni caso anche i soli 5 anni di versamenti contributivi in una gestione danno diritto alla pensione di Vecchiaia a condizione che complessivamente ci siano almeno 20 anni di contributi a favore tra versati e figurativi, i contributi delle varie gestioni possono esseri ricongiunti con varie modalità (computo, totalizzazione, cumulo o ricongiungimento gratuito). Tali contributi daranno diritto alla pensione con i termini della gestione alla quale vengono portati.

5° In ogni caso anche chi ha solo 5 anni di contributi può avere la pensione deve aspettare i 70 anni.

6° Chi non ha contributi e non ha reddito può richiedere l’assegno sociale.

7° Chi con i contributi fatti valere non raggiunge la pensione minima ha diritto all’integrazione al minimo previsto dalle normative.

Questa è, a grandissime linee, la realtà di base del mondo pensioni in Italia.

Giovanni Zaccagna

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