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Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo

IV commissione, illustrato ddl per “Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo”
Illustrato in IV commissione consiliare, presieduta da Donato Pentassuglia, il disegno di legge di “Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo” che consente l’adeguamento della norme regionali al contesto giuridico in materia. Il provvedimento, presentato dai tecnici dell’assessorato, ha l’obiettivo di dare organicità alle disposizioni riguardanti sia le competenze amministrative in materia di attività professionali turistiche (guide turistiche, accompagnatori turistici, direttori tecnici di agenzie di viaggio) che la Regione esercita dal 2015 con l’entrata in vigore della legge di “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale”, che le competenze in materia dì turismo (quelle in materia di classificazione delle strutture ricettive e agenzie di viaggio) il cui trasferimento è rimesso agli accordi che Regione, ANCI e UPI devono stipulare nell’ambito dell’Osservatorio regionale, nel rispetto della legislazione statale vigente.

In primis viene riconosciuta l’attività delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale che svolgono, per i soggetti associati, attività di formazione, aggiornamento professionale, rappresentanza, tutela ed assistenza.
Il testo recepisce inoltre l’elemento di novità introdotto dalla legge regionale 9/2016 secondo cui l’esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo torna ad essere di competenza regionale. Per consentire uno snellimento delle procedure, si prevede che per conseguire l’abilitazione sia necessario frequentare uno specifico corso di formazione professionale con relativo esame finale, oltre al possesso di conoscenze linguistiche certificate. La durata, i contenuti, i requisiti d’accesso e le modalità di attuazione del corso di formazione saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta Regionale.
Per quanto riguarda invece le agenzie di viaggio e turismo, si stabilisce che sono definite tali le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati anche on line, e che possono svolgere anche attività di informazione e accoglienza turistica. L’apertura è soggetta alla presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente e i titolari delle agenzie hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune la variazione del legale rappresentante nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, il trasferimento di sede nello stesso comune e la sostituzione del direttore tecnico.
Viene istituito inoltre, con provvedimento di Giunta regionale, nell’ambito della Sezione turismo, il “Servizio professioni e strutture turistiche” ed è individuata la relativa dotazione organica.
Il servizio ha per oggetto le funzioni in materia di professioni turistiche derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana trasferite alla Regione.

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