Principale Politica Diritti & Lavoro Interrogazione Ager alla Regione Puglia

Interrogazione Ager alla Regione Puglia

Interrogazione Ager alla Regione Puglia
La probabile inosservanza dell’art. 6 del d.lgs. 165/2001 nell’affidamento, tramite altrettanti decreti, di 2 collaborazioni esterne per consulenze tecnico-giuridiche da parte del direttore generale Ager, avv. Gianfranco Grandaliano, a professionisti che già avevano ricoperto incarichi all’interno della stessa Agenzia, è alla base di una nuova interrogazione a risposta scritta che, sull’argomento, il consigliere regionale del Gruppo Misto, Gianni Liviano, ha inviato al presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, al presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, e al presidente e al direttore generale dell’Ager, l’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti.
Nell’interrogazione, il consigliere Liviano chiede di sapere se per il presidente Loizzo e per il presidente Emiliano “non ricorrano, nelle fattispecie specifiche, casi di mala gestio tali da far pensare alla sussistenza di un danno erariale in capo all’Ente” e se “non risultino forse nulli i prefati decreti in questione e se non sussistono forse le responsabilità previste dall’art.7 comma 6 del T.U. sul lavoro pubblico quando sostiene che il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”. Inoltre, il consigliere regionale tarantino chiede che venga fornita “evidenza documentale con data certa e protocollo informatico, come da disposizione del Codice dell’Amministrazione Digitale, di ogni relazione presentata da tutti i consulenti che hanno sottoscritto gli incarichi di consulenza nelle annualità 2017 e 2018, oggetto dell’ interrogazione del 17 dicembre scorso (istanza allegata all’interrogazione presentata), quali atti propedeutici per le relative liquidazioni degli specifici emolumenti”.Di seguito il testo dell’interrogazione

Alla c.a.

Presidente del Consiglio della Regione Puglia
dott. Mario Loizzo

Presidente della Regione Puglia
dott. Michele Emiliano

Presidente AGER

Direttore Generale AGER
avv. Gianfranco Grandaliano

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: NOMINE AGER

PREMESSO

– che in data 13/02/2017 con decreto n. 13 il (già) commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo di rifiuti (Ager) avv. Grandaliano ha nominato, per sei mesi, omissis in qualità di omissis per l’attività di supporto del commissario ad acta dell’agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
– che, alla scadenza dell’incarico precedente, in data 01/08/2017 con decreto n. 59 il (già) commissario ad acta dell’Ager ha nuovamente nominato omissis al ruolo di omissis dell’Ager fino al 31/12/2017;

– che con decreto n. 121 del 29/12/2017 del (già) commissario Grandaliano, omissis è stata confermata quale omissis sino alla nomina del Direttore Generale;

– che con decreti n. 66/17 e n. 122/17 il (già) commissario ad acta dell’Ager ha nominato omissis dal 17/8/17 sino alla nomina del Direttore Generale;

– che con decreto n. 1 (prot. 4872) del 01/10/2018 il direttore generale dell’Ager avv. Grandaliano ha affidato omissis l’incarico di collaborazione esterna qualificata per la consulenza tecnico giuridica a far data dal 1/10/2018 e sino al 30/04/2019 ;

– che con decreto n. 2 (prot. 4898) del 02/10/2018 il direttore generale dell’Ager avv. Grandaliano ha affidato omissis l’incarico di collaborazione esterna qualificata per la consulenza tecnico giuridica a far data dal 2/10/2018 e sino al 30/04/2019 ;

– che dal decreto n. 1 (prot. 4872) e n. 2 (prot. 4898) si evince che il riferimento normativo atto a giustificare il reclutamento di entrambi omissis (“risorsa extra organico”) sarebbe l’art. 6 del d. lgs. 165/2001 (nel “CONSIDERATO” del decreto così si legge: “…l’art. 6 dlgs. 165/2001 consente alle pubbliche amministrazioni di reperire all’esterno risorse che permettano di soddisfare esigenze connotate da carattere temporaneo e richiedenti elevata professionalità, senza dover ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo ovvero in assenza al proprio interno di determinate professionalità, di procedere all’incarico di consulenza in favore di determinati soggetti che abbiano i requisiti di professionalità ed esperienza”, così come nel successivo “RITENUTO CHE” del citato decreto si legge: “… devono ritenersi soddisfatti i requisiti di legittimità previsti dal cit. art. 6 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001”);

– che omissis, così come indicato nel suo c.v. allegato al sopra citato decreto n. 1, è un omissis;

– che dal citato decreto n. 1 si evince che l’incarico assegnato consiste: “nell’AFFIDARE omissis l’incarico di collaborazione altamente qualificata per la consulenza tecnico-giuridica a far data dal 01/10/2018 e sino al 30/04/2019 che con apposito disciplinare verrà dettagliato”, enucleando altresì in quattro specifici punti le attività oggetto del citato incarico;

– che dal citato decreto n. 2 si evince che l’incarico assegnato consiste: “nell’AFFIDARE omissis l’incarico di collaborazione altamente qualificata per la consulenza tecnico-giuridica a far data dal 02/10/2018 e sino al 30/04/2019 che con apposito disciplinare verrà dettagliato”, enucleando altresì in quattro specifici punti le attività oggetto del citato incarico;

VISTO

– che il riferimento normativo citato all’interno dei decreti n. 1 del 01/10/18 e n. 2 del 02/10/18 risulta ERRATO poiché l’art. 6 del d.lgsl. 165/2001 non prevede il reclutamento di risorse extraorganico;

– che, ove si voglia fare riferimento all’art. 7 comma 6 del medesimo d.lgs. si consideri che esso prevede quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dal comma 5bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione dev’essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione e per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione di contratti di lavoro di cui al d.lgs. 10/09/2003 n. 276 o purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell’art. 1, comma 9 del d. legge 12/07/2004 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2003 è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 36 comma 3 del presente decreto e, in caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36 comma 5 quarter”;

CONSIDERATO
– che, rispetto a quanto indicato nell’art. 7 e sopra riportato, nei citati decreto n.1/2018 2/2018 di nomina omissis per entrambi i citati professionisti:
a) non sono delineati obiettivi specifici nè tanto meno progetti;
b) le prestazioni consistono in una collaborazione coordinata e continuativa di oggetto generico e priva di attinenza con obiettivi e progetti specifici;
c) le prestazioni, consistenti nel mero espletamento di attività ordinarie di competenza del personale Ager, ed attività che attengono alla riservatezza per ciò che attiene omissis, andrebbero acquisite mediante reclutamento di unità o con le forme di avvalimento ordinarie previste dalla legge istitutiva (art. 9 comma 5 della legge regionale 24 del 2012: “per l’espletamento delle proprie funzioni e attività l’Agenzia è dotata di un’apposita struttura tecnico operativa organizzata per articolazioni territoriali. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi della Regione e degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzioni e/o secondo quanto previsto dalla normativa vigente”);

d) negli atti amministrativi in esame (cosi come nei precedenti della omissis) non sono indicati se l’Ager ha chiesto con nota ufficiale agli uffici regionali nonché dei Comuni l’esistenza e la disponibilità di analoghe figure di proprio personale all’interno delle specifiche piante organiche, nè tantomeno vi sono le risposte di tali uffici che evidenziano l’inesistenza e l’impossibilità oggettiva a fornire a tal fine proprio personale disponibile, così come tassativamente indicato nel citato art. 7 comma 6. Sul punto si richiama il contenuto della Sentenza della Corte dei Conti, n. 26 del 21/1/14, sezione giurisdizionale Veneto, nella quale è chiarito che è del tutto insufficiente una generica affermazione di insufficienza dell’organico, e che invece occorre evidenziare i reali carichi di lavoro del personale interno con professionalità analoghe a quelle richieste;

– che, per omissis trattandosi di omissis come dichiarato nel proprio c.v., nei prefati provvedimenti non è indicato alcun atto amministrativo con il quale il Ministero dell’Interno, in qualità di datore del lavoro, abbia autorizzato preventivamente tale professionista per l’espletamento di tali incarichi, così come previsto dal comma 9 dell’art. 53 del citato d.lgs. 156/2001;

– che entrambi gli incarichi sono stati conferiti in base ad un avviso del 2016 (determina dirigenziale 18/2016 su bollettino ufficiale 104/2016) che serviva a ricoprire in via d’urgenza un deficit di organico che avrebbe dovuto essere colmato in via ordinaria, ed invece continua ad alimentare collaborazioni e consulenze a professionisti scelti fiduciariamente, in assenza di qualsivoglia selezione pubblica;

– che il riferimento a tale avviso rende evidente che la natura di entrambi i prefati incarichi consistono in una mera collaborazione di oggetto generico e non finalizzata ad obiettivi e progetti specifici e dunque all’esercizio di compiti di istituto che non possono essere attribuiti a professionisti esterni, in base ad un incarico di collaborazione, ai sensi di quanto espressamente indicato nel citato art. 7;

– che per i suddetti professionisti, la sola iscrizione nelle relative specifiche short – list non può legittimare la scelta dei medesimi effettuata dall’Ager, atteso l’obbligo di espletare una procedura comparativa prescritta dall’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001, a prescindere dall’esiguità o meno dell’importo della consulenza. Sul punto si richiama il contenuto della Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 98 del 08/6/15 nonché della Sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio 2010 n. 3405, nelle quali è rimarcato l’obbligo di seguire procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate, per il conferimento degli incarichi di collaborazione, come puntualmente declinato nella citata norma del d.lgs. 165/01, sulla base dei principi generali di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione, non ritenendo pertanto legittima la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario, poiché la materia è del tutta estranea a quella degli appalti di lavori beni o servizi, e pertanto non può farsi ricorso per analogia a detti criteri, in particolare agli affidamenti in economia;

– che quanto sopra illustrato è confermato dal fatto che la medesima Agenzia Ager, qualora intenda attribuire incarichi conformi all’art. 7, lo fa con modalità diverse, come si evince per esempio dall’avviso pubblico dell’8/08/2017, e non certo mediante scelta diretta soprattutto con chi, fino a pochi giorni prima, ricopriva incarichi omissis nella stessa Agenzia;

– che in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 15 comma 2 e 3 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, entro tre mesi dal conferimento dell’incarico (e quindi nel caso specifico entro il 31 dicembre scorso), l’Ager avrebbe dovuto comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica i relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale condizione per l’acquisizione dell’efficacia dei prefati atti e per la liquidazione degli specifici compensi. Orbene dall’analisi dei dati ad oggi pubblicati sul relativo portale http://www.consulentipubblici.gov.it/ per i consulenti omissis risultano per entrambi esclusivamente quelli relativi alle precedenti nomine omissis dell’Ager, per le cui attività sono state erogate emolumenti complessivamente pari ad € omissis e € omissis rispettivamente in favore di omissis e omissis, e pertanto, si è violato alle citate disposizioni illustrate al comma 2;

TUTTO QUANTO SOPRA RIPORTATO

il sottoscritto Giovanni Liviano D’Arcangelo, nella qualità di consigliere regionale,

C H I E D E

1) se a parere delle SS.VV. non ricorrano, nelle fattispecie specifiche, casi di mala gestio tali da far pensare alla sussistenza di un danno erariale in capo all’Ente;
2) se, per le motivazioni anzidette, non risultino forse NULLI i prefati decreti in questione e se non sussistono forse le responsabilità previste dell’art. 7 comma 6 del T.U. sul lavoro pubblico quando sostiene che “il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”, così come dall’art 15 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 che prevede che: “In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”;

3) di fornire evidenza documentale con data certa e protocollo informatico, come da disposizione del Codice dell’Amministrazione Digitale, di ogni relazione presentata da tutti i consulenti che hanno sottoscritto gli incarichi di consulenza nelle prefate annualità, oggetto dell’ interrogazione del 17/12 u.s. (che a questa istanza si allega), quali atti propedeutici per le relative liquidazioni degli specifici emolumenti
Bari, lì 29/01/2019

Giovanni Liviano D’Arcangelo
consigliere regionale
Gruppo Misto

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