Il disegno di legge costituzionale 1585-B, Atti Camera, è estremamente semplice nella sua formulazione.
PALERMO – Si propone la modifica dell’articolo 56 della Costituzione, per cui il numero dei deputati, attualmente quantificato in 630, verrebbe ridotto a 400. Di questi, il numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero, attualmente quantificato in 12, sarebbe ridotto ad 8.
Si propone la modifica dell’articolo 57 della Costituzione, per cui il numero dei senatori elettivi, attualmente quantificato in 315, verrebbe ridotto a 200. Di questi, il numero dei senatori eletti nella circoscrizione estero, attualmente quantificato in 6, sarebbe ridotto a 4.
Sempre con riferimento all’articolo 57 della Costituzione, si prevede che nessuna Regione o Provincia autonoma possa avere un numero di senatori inferiore a tre. Il testo vigente stabilisce, invece, un numero minimo di sette. Restano invariate le previsioni per il Molise (due senatori) e per la Valle d’Aosta (uno).
Il medesimo disegno di legge costituzionale prevede una conseguente, automatica, modifica della legge elettorale vigente, la legge 3 novembre 2017, n. 165, con una riduzione proporzionale del numero dei collegi uninominali, in ciascuno dei quali si elegge un solo candidato con sistema maggioritario (ossia il candidato più votato), e del numero dei collegi plurinominali, nei quali si eleggono più candidati con metodo proporzionale. Nelle elezioni della Camera, il numero dei collegi uninominali passerebbe dagli attuali 232 a 147; mentre quello dei collegi plurinominali, dagli attuali 386 a 245. Nelle elezioni del Senato, il numero dei collegi uninominali passerebbe dagli attuali 116 a 74; mentre quello dei collegi plurinominali, dagli attuali 193 a 122. Ovviamente, questa previsione è stata inserita affinché una legge elettorale comunque ci sia; ma è opportuno che le forze politiche riflettano responsabilmente sul più razionale assetto da dare alla legge elettorale, una volta che sia intervenuta la modifica costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari.
Per quanto mi riguarda, ho già espresso la mia opinione: non è consigliabile arrivare ad una legge elettorale pura. La proporzionale ha funzionato in Italia quando c’erano partiti capaci di raccogliere grande consenso popolare, quali la Democrazia Cristiana ed il Partito Comunista, cosicché il restante sistema politico si orientava intorno ai due partiti maggiori. Poi c’era la divisione del mondo in due blocchi, che obbligava la dialettica parlamentare italiana a restare entro confini precisi.
Nelle condizioni odierne abbiamo: partiti “nani” (quanto a capacità di raccogliere consenso), “decerebrati” (ossia, privi di una chiara fisionomia ideale e programmatica), personalistici ed anarcoidi (potenzialmente sempre pronti ad assecondare spinte centrifughe). Con partiti di questa natura, il Parlamento, in regime di proporzionale pura, sarebbe il campo dei veti reciproci, dei ricatti, delle incessanti pratiche trasformistiche. Diverremmo come la Polonia storica, al tempo in cui si voleva che la sua Dieta deliberasse all’unanimità.
La legge elettorale dovrebbe, invece, servire a ristrutturare il sistema politico italiano; favorendo la nascita di partiti più omogenei e consentendo il costituirsi di coalizioni fra partiti, sulla base di convergenze programmatiche. I collegi uninominali, oltre a garantire che ogni territorio abbia un proprio rappresentante istituzionale, sono anche lo strumento per realizzare, appunto, coalizioni fra diversi partiti, che presentano candidati comuni nei collegi.
La mia proposta è quella di mantenere i collegi uninominali già previsti dalla vigente legge elettorale; confermandone numero e delimitazione territoriale. Se si confermasse il loro attuale numero, pur in presenza della riduzione del numero dei parlamentari, le leggi elettorali della Camera e del Senato assumerebbero automaticamente un carattere prevalentemente maggioritario. Si tratterebbe – per la Camera – di ridurre, invece, il numero dei collegi plurinominali, nei quali si assegnano i seggi con metodo proporzionale fra le liste concorrenti.
Se, in ipotesi, il numero dei collegi plurinominali fosse drasticamente ridotto, i collegi medesimi sarebbero più ampî, nel senso che in ciascuno di essi verrebbe assegnato un relativamente alto numero di seggi. La regola (questo è un dato scientifico) della legge proporzionale è: quanto più ampio è il collegio (meglio sarebbe scrivere “circoscrizione”) in cui si assegnano i seggi, tanto più alto sarà il numero delle liste che otterranno rappresentanza. Si potrebbero prevedere soglie di sbarramento per l’accesso alla rappresentanza; ma, in un impianto normativo già caratterizzato in senso maggioritario, io sarei contrario. Bisogna, infatti, contemperare due diverse finalità: a) registrare la quantità di consenso che le liste di ogni singola forza politica sono in grado di raccogliere nel Paese, così da dare a quella forza politica un corrispondente peso parlamentare in numero di seggi; b) non privarsi della presenza parlamentare di forze politiche che, pur essendo minoritarie, possono dare un contributo di qualità all’attività parlamentare, facendosi portatrici di punti di vista critici e di proposte innovative. Per questa via, con un sistema elettorale prevalentemente maggioritario, ma misto, si garantirebbe l’effettivo pluralismo del Parlamento. Al Senato, invece, c’è poco da fare perché l’elezione avviene su base regionale; quindi, il collegio per l’assegnazione proporzionale deve coincidere con il territorio regionale.
Oltre le questioni inerenti alla legge elettorale, c’è un altro aspetto della riduzione del numero dei parlamentari sul quale si sta incentrando il dibattito politico: gli effetti sulla composizione del Collegio elettorale per l’elezione del Presidente della Repubblica.
Alcuni ritengono che un Collegio composto soltanto da 600 parlamentari e dai 58 cosiddetti “grandi elettori” espressi dalle Regioni, ai sensi dell’articolo 83, secondo comma, della Costituzione, sarebbe troppo ristretto. A me non sembra; tuttavia, si potrebbe ipotizzare, con distinto disegno di legge costituzionale, un allargamento di tale Collegio. Si tratterebbe di inserire, in Costituzione, un articolo aggiuntivo, dopo l’83, e mi scuso per la formulazione della proposta, non sufficientemente accurata.
«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 83, secondo comma, partecipano di diritto all’elezione del Presidente della Repubblica, in ragione della loro carica:
- a) i presidenti delle Regioni e, nel caso della Regione Trentino – Alto Adige, i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e, nel caso della Regione Trentino – Alto Adige, i sindaci dei Comuni di Trento e Bolzano;
- c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, secondo i dati della popolazione residente quali risultano dall’ultimo censimento generale della popolazione.
Nel caso in cui, per malattia, o altro impedimento, un elettore di cui al presente articolo non possa partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica, la persona che, nell’Istituzione di riferimento, ne esercita le funzioni in via transitoria lo sostituisce anche durante tutte le fasi dell’elezione del Presidente della Repubblica».
Ciò porterebbe ad un allargamento del Collegio elettorale, con l’immissione di ulteriori 42 grandi elettori certi, quelli di cui ai punti a) e b). Per quanto riguarda il punto c), secondo i dati Istat che ho velocemente consultato, verrebbero in considerazione 15 Comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, che non siano capoluogo di Regione. Si tratta dei Comuni di: Catania, Verona, Messina, Padova, Brescia, Parma, Taranto, Prato, Modena, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Livorno, Ravenna, Foggia, Rimini. Elenco da verificare.
In ultima analisi, il Collegio elettorale per l’elezione del Presidente della Repubblica resterebbe quantificato in 715 elettori circa, dei quali 600 parlamentari e 115 rappresentanti circa delle realtà regionali e locali.
Su una proposta di questo tipo sarebbe, forse, possibile raggiungere un ampio accordo fra le forze politiche. Si tratterebbe di far partire l’iter di una nuova, apposita, riforma costituzionale. Senza però, ritardare, nel frattempo, l’approvazione, in quarta lettura, da parte della Camera, del disegno di legge costituzionale 1585-B. Se si considera quante cose questa riforma costituzionale, apparentemente “minimale” ha messo in moto, non si può negare la sua importanza.
Livio Ghersi