di Raffaele Vairo
Lo stato di emergenza nella Costituzione e nelle ardite interpretazioni di sedicenti giuristi.
Mentre il virus continua a invadere i nostri corpi seminando malattie e morte c’è chi si diverte a diffondere un virus capace di attraversare le istituzioni democratiche indebolendole. Con il rischio, veramente grave, di distruggerle. Il tutto condito di pseudo dottrina giuridica che invade le menti dei più sprovveduti con conseguente speranza di incrementare i patrimoni elettorali di partiti che mirano allo sfascio mediante indebolimento dei principi costituzionali. La Costituzione, questa sconosciuta, per ora si è rivelata un forte ostacolo alle aspirazioni di coloro che mirano all’uomo solo al comando. Uomo solo al comando per riportarci al tempo in cui il sistema democratico aveva ceduto il passo a governi dispotici che avevano il potere di disporre delle nostre libertà e della nostra vita per il soddisfacimento di interessi strettamente di casta. Importanti sono alcune riflessioni circa il comportamento di certa stampa che non si lascia sfuggire alcuna occasione per denigrare il Governo in carica e per auspicare la nascita di un esecutivo autorevole che possa agire senza i paletti costituzionali. E’ augurabile un simile esecutivo? Io credo proprio di no. Un sistema del genere, antidemocratico, disporrebbe delle nostre libertà (personale, domiciliare, di circolazione, di pensiero, di parola, di professare liberamente la propria fede religiosa) per affermare la supremazia del principe anche a costo della nostra vita. Il ricorso a critiche sull’operato del Governo per porre rimedio alla diffusione del COVID 19 è supportato dal cd movimento negazionista che reputa le notizie della diffusione del contagio quale frutto di immaginari complotti orditi da poteri occulti che mirerebbero alla realizzazione di interessi inconfessabili. La cosa grave è che molti, vuoi per intolleranza alle limitazioni imposte dal Governo vuoi per dabbenaggine, credono fideisticamente alle balle diffuse dai nemici della democrazia. Tra costoro troviamo non solo certi politici ma anche autorevoli intellettuali (autorevoli solo perché trovano ospitalità in trasmissioni televisive e in certi fogliacci che si definiscono abusivamente “stampa”) che si spendono a elaborare singolari e audaci interpretazioni della nostra Carta Costituzionale. In questo filone di interpreti ritroviamo anche qualche giudice. E’ di questi giorni l’intervento di un giudice di pace, il Giudice di Pace di Frosinone (sentenza n. 516 del 29 luglio 2020), secondo il quale il Governo Conte avrebbe affrontato la situazione determinata dal corona virus adottando strumenti non previsti dalla nostra Costituzione. Interpretazione, questa, in linea con quella elaborata dalla Lega di Salvini ed esposta in Senato dal capogruppo della Lega in occasione della discussione sulla proroga dell’emergenza sanitaria, della quale abbiamo già scritto su questo giornale (2 agosto 2020), da considerare fuori da ogni logica giuridica. Dicevamo allora “Nella seduta del Senato per discutere e approvare la proroga dell’emergenza sanitaria, un senatore della Lega, rifacendosi ai suoi studi di giurisprudenza, sosteneva una strana tesi, secondo la quale lo stato di emergenza non sarebbe previsto dalla Costituzione e, quindi, il Governo e la maggioranza che lo reggono approfitterebbero della pandemia virale per consolidare un potere illegittimo in danno dei cittadini (…) Al senatore che con una certa protervia si è reso autore di affermazioni completamente destituite di fondamento, consiglierei di rileggere la Costituzione, che finora ci ha garantito l’esercizio dei nostri diritti fondamentali anche contro certe tentazioni della destra più retriva che vorrebbe riportarci al tempo dello Stato assoluto con l’attribuzione al sovrano di poteri di vita e di morte sui sudditi. La nostra Carta costituzionale ci attribuisce varie libertà (libertà di circolazione, di riunione, di associazione, di fede religiosa) che non possono essere compresse se non nelle ipotesi previste dalla stessa Costituzione (motivi di salute pubblica o di ordine pubblico). Infatti, gli articoli 16 e seguenti prevedono che il Parlamento, organo sovrano, può limitare le predette libertà per ragioni sanitarie e di ordine pubblico. In tali casi il Governo provvede con decreti legge da emanarsi per ragioni straordinarie di necessità e urgenza e da convertire in legge entro sessanta giorni (art. 77). In proposito è bene ricordare che “la mia libertà finisce dove inizia la tua”, principio efficacemente sintetizzato dal nostro Mattarella che, in occasione della cerimonia del Ventaglio, ha precisato “Libertà non è il diritto di fare ammalare gli altri”.
Dunque, la Costituzione contiene norme che conferiscono al Governo, potere esecutivo, di emanare decreti aventi forza di legge con l’obbligo ovviamente della loro conversione in legge attraverso il voto del Parlamento”.
La verità è che l’interpretazione non può limitarsi alla lettura separata di alcune norme ma va estesa all’esame delle norme generali dell’ordinamento con esplicito riferimento all’intenzione del legislatore costituzionale. Va, comunque, ricordato che nella gerarchia dei valori il diritto alla salute e alla vita è considerato superiore a tutti gli altri diritti che si possono sacrificare per la durata dell’esigenza sanitaria.
Gustavo Zagrebelsky, a mio avviso il più grande costituzionalista italiano, ha affermato (intervista a Il Fatto Quotidiano del 7 agosto 2020): “…nella normalità della vita del diritto possono emergere casi straordinari (cioè non previsti) di necessità e urgenza. Quando ciò accade, il Governo può adottare decreti con forza di legge che entrano in vigore immediatamente ma sono “provvisori”, cioè decadono se non sono convertiti in legge dal Parlamento entro sessanta giorni. In più il Governo agisce “sotto la sua responsabilità”: la conversione in legge, oltre a riportare l’eccezione nei binari della legalità, convalida il giudizio del Governo circa l’esistenza delle condizioni straordinarie ecc. e lo esonera dalle sue responsabilità”.
Raffaele Vairo