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Via libera al nuovo dl sicurezza: ci sono norme ‘Willy’ e stretta su vendita droga via web

palazzo chigi

“Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione”, si legge nel DL, la “multa è da euro 10.000 a euro 50.000”. E’ qui che, abolendo le sanzioni amministrative, mentre l’indicazione era di renderle più proporzionali, il decreto va oltre i rilievi di Mattarella. Inoltre non è più prevista la confisca della nave, a condizione però che le navi che fanno salvataggi in mare lo comunichino alle autorità italiane e nel caso di navi straniere al proprio paese di appartenenza. In caso di violazione di queste condizioni le organizzazioni sarebbero perseguibili penalmente. L’altra modifica in linea con le indicazioni del Capo dello Stato riguarda la ‘particolare tenuità’ del fatto che non è più riferibile ai reati commessi nei confronti di tutti i pubblici ufficiali ma solo agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e nel caso di oltraggio a magistrati in udienza.

All’articolo 1 il decreto legge reintroduce la formula del rispetto degli ”obblighi costituzionali e internazionali dello Stato in materia di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno”. Sempre nello stesso articolo è contenuta la convertibilità della maggior parte dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro. ”Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti”, si legge nel testo del DL, i permessi di soggiorno ”per protezione speciale”, per ”calamità”, per “residenza elettiva”, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide”, per ”attività sportiva”, ”per lavoro di tipo artistico”, ”per motivi religiosi”, ”per assistenza minori”. Torna la protezione umanitaria denominata ‘Protezione speciale’ e viene reintrodotto il divieto di respingimento ed espulsione in Stati che violano i diritti umani. ”Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti – si legge nel testo – Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. “Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato – prosegue il testo – qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”.

L’autorità competente all’adozione del provvedimento di divieto di transito e sosta nel mare territoriale, nel caso in cui questo provvedimento sia fondato su ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è il ministro dell’Interno, di concerto con il ministro della Difesa e il ministro delle Infrastrutture, previa informazione del presidente del Consiglio. Viene inoltre eliminato il divieto di registrazione alle anagrafi comunali dei richiedenti asilo a cui ora sarà rilasciato un documento di identità valido per tre anni. Nel Sistema di Accoglienza e integrazione (Siai) vengono inclusi anche i casi di protezione speciale. Inoltre vengono distinti i servizi di primo livello per i richiedenti protezione internazionale, che includono l’accoglienza materiale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, i corsi di lingua italiana, e i servizi di orientamento legale e al territorio, dai servizi di secondo livello, che hanno come obiettivo l’integrazione e includono l’orientamento al lavoro e la formazione professionale. Un capitolo riguarda i minori stranieri non accompagnati, che vengono esclusi dalle procedure accelerate dei provvedimenti di allontanamento. In più torna la regola del silenzio-assenso nell’iter di rinnovo del permesso di soggiorno. Modifiche anche al periodo di permanenza nei Cpr che da 180 passa a un massimo di 90 giorni.

E infine il ‘daspo’ per la movida violenta e la norma per contrastare la vendita di droga tramite i siti web. La prima misura consiste nel divieto di accesso ai locali di intrattenimento e ai pubblici esercizi per chi si è già distinto per episodi di violenza negli ultimi tre anni. Divieto che potrà essere imposto dal questore. Per i violenti che non rispetteranno il Daspo è prevista la reclusione che sale fino a due anni e una multa da 8.000 a 20.000 euro. La norma per contrastare la vendita di droghe tramite i siti web prevede che, come già accade per la pedopornografia online, la polizia postale tenga un elenco costantemente aggiornato dei siti web che sulla base di elementi oggettivi devono ritenersi utilizzati per l’effettuazione sulla rete internet di reati legati al traffico degli stupefacenti. Per questi siti si chiederà ai provider l’oscuramento e – in caso di mancato intervento del gestore entro 7 giorni – sono previste sanzioni da 50mila a 250mila euro.

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