Lo precisa la Banca d’Italia spiegando che “non è quindi permessa l’acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere”
Per le banche con sede nel Regno Unito operanti in Italia e gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito operanti in Italia tramite succursale “l’operativita’ è consentita per le sole attività per le quali sia stata richiesta autorizzazione ed è limitata alla sola gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l’acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Per i contratti derivati in essere non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) e’ tuttavia consentita la gestione degli eventi del ciclo di vita di tali contratti”. Lo precisa la Banca d’Italia che ha emanato oggi due comunicazioni in cui si forniscono indicazioni e spiegazioni sul contenuto delle disposizioni riguardanti la Brexit contenute nel decreto-legge “Milleproroghe” per gli aspetti di interesse, rispettivamente, degli intermediari britannici operanti in Italia e dei loro clienti.