Natasha SHEHU
È’ stato il Parlamento italiano a dare forza di legge al Decretto sicurezza Nr. 140/2020 tanto atteso da tutti gli immigrati.Il Decreto é stato emanato il 21 ottobre 2020 dal Governo italiano segnando u così un enorme cambiamento sull’immigrazione nel rispetto d i diritti dell’uomo.In primmis il provvedimento, riguarda la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno (articolo 1, comma 1, lett. a) e b), prevedendo che il rifiuto o revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato ed estende la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di diverse tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quelli per protezione speciale per calamità, per acquisto della cittadinanza, per assistenza minori.Sono introdotte anche disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiornoprevisti dal Testo unico dell’immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche (art. comma 1, lett. f)-i).
Come evidenzia anche salvisjuribus il provvedimento prevede il divieto di espulsione in presenza del rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l’espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 1, comma 1, lett. e).Pertanto la disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982.Pertanto questa disciplina sostituisce quella introdotta nel TU immigrazione (art. 11) dal decreto-legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis). Rispetto a tale previsione si dispone in particolare che il provvedimento di limitazione o divieto possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all’ingresso delle medesime. Dal divieto sono escluse le operazioni di soccorso.Nei casi di inosservanza del divieto la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni all’art. 83 Cod. nav.).Sono contestualmente oggetto di abrogazione le previsioni inserite dal predetto decreto-legge 53 del 2019 agli articoli 11 e 12 del TU immigrazione che prevedevano, in particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 euro, la responsabilità solidale dell’armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata nel caso di violazione del provvedimento di divieto o limitazione di ingresso, transito o sosta delle navi.In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro. Sono pertanto eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza (art. 1, comma 1 lett. c) e d) e comma 2).Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera, è stata introdotta la possibilità di assegnare i beni sequestrati nel corso di operazioni di contrasto all’immigrazione clandestina anche agli enti del terzo settore (art. 1-bis).
Riconoscimento della protezione internazionaleUn gruppo di disposizioni interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, attraverso alcune modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (art. 2).Viene modificata la procedura di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l’altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno hotspot o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l’esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non accompagnati e i richiedentiportatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) sono esclusi dall’applicazione della procedura accelerata delle domande.Nel contempo si prevede che non si applica ai richiedenti portatori di esigenze particolari la disciplina in materia di domande manifestatamente infondate.In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni.Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale.Infine, si interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento.
Trattenimento nei centri per migrantiDiverse disposizioni intervengono sul trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), tra queste si ricordano:
- la riduzione dei termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri;
- la previsione che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
- l’estensione dei casi di trattenimento del richiedente protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri;
- l’introduzione della possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata.
Inoltre, si prevede l’applicazione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6). Iscrizione anagraficaSi prevede l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale. Ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l’iscrizione anagrafica è rilasciata una carta d’identità, di validità triennale, limitata al territorio nazionale (art. 3, comma 2, lett. a)
Accoglienza dei richiedenti asiloViene riformato il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati con l’introduzione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) che prende il posto del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in precedenza SPRAR). L’inserimento nelle strutture del nuovo circuito viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale, che ne erano stati esclusi dal D.L. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigrazione e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali. Il SAI si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione. Si prevede l’obbligo in capo al prefetto, prima di inviare il richiedente nei centri di prima accoglienza, di informare il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro e viene implementato l’impiego dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale in attività di utilità sociali (art. 4, commi 1-4).CittadinanzaIl termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione e ridotto da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi (art. 4, commi 4-7).IntegrazioneSi prevede che per i beneficiari di misure di accoglienza accolti nel SAI sono avviati progetti di integrazione a cura delle amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili. Sono altresì individuate alcune linee prioritarie d’intervento per l’aggiornamento del Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale per il biennio 2020-2021. In tale ambito il Tavolo di coordinamento nazionale per l’accoglienza e l’integrazione può formulare proposte per l’attivazione delle relative iniziative (art. 6).Natasha Shehu