Il DL n. 41 del 22 marzo 2021 (rinominato “Decreto Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche colpite da una perdita di fatturato per l’emergenza da Covid-19.
Il contributo riconosciuto è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020 e rispetto all’anno 2019 per i seguenti titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia:
- che svolgono arte o professione
- attività d’impresa
- producono reddito agrario
- enti non commerciali (del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti) in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Inoltre il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta.
L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 con la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
L’Istanza deve essere trasmessa sulla piattaforma messa a disposizione dal sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia provvede all’erogazione del contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Ovviamente il contributo è escluso da tassazione, sia per le imposte sui redditi, sia per l’Irap e non contribuisce a fare reddito.
Sono esclusi dalla richiesta i soggetti che hanno cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021 ed i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.
Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro. Qualora il soggetto svolga più attività, i 10 milioni di euro riguarderanno la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.
Il soggetto istante deve possedere almeno uno dei due seguenti requisiti:
1) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019
2) attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Ecco come eseguire il calcolo:
Bisogna applicare una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
2) 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non i 400.000 di euro
3) 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non 1.000.000 di euro
4) 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non 5.000.000 di euro
5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non 10.000.000 di euro.
Le istanze possono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
Giacomo Mele