Principale Ambiente & Salute Battaglia anticovid, la supremazia dello Stato e le Regioni da…commissariare

Battaglia anticovid, la supremazia dello Stato e le Regioni da…commissariare

Gli strumenti li possedevano il Governo di prima e quello attuale! Inapplicati pur, alla presenza di discriminazioni nella somministrazione vaccino, che significavano rispetto al rischio sopravvivere o morire. Perché non applicati?

E cosa giustifica l’afasia incomprensibile del massimo garante costituzionale, attore primario nella nascita del Governo del Governo attuale? Il riferimento alla grande confusione e agli ampi margini di discrezionalità creati nel contrasto della pandemia con il piano vaccinale. In aiuto interviene l’art 120 comma 2 della Costituzione, la quale prevede, che il Governo possa sostituirsi alle Regioni in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

È la cosiddetta “Clausola di Supremazia”, che trova applicazione nei casi più gravi. Una pandemia è uno di questi casi. Sovviene anche la sentenza della Corte Costituzionale n 37 del 2021 dove, in riferimento al novellato titolo V si legge: il nuovo art. 117, secondo comma, Cost. ha perciò confermato nella sfera della competenza legislativa esclusiva dello Stato la cura degli interessi che emergono innanzi ad una malattia pandemica di larga distribuzione geografica, ovvero tale da dover essere reputata ‘internazionale’, sulla base della diffusività che la connota.

Questo riguarda sia” la prevenzione (vaccini, anche per la loro “somministrazione”) quanto il contrasto delle malattie pandemiche quindi “ogni profilo della disciplina”. Finisce a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività(ribadisce quanto già scritto  in precedenza sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).

La sentenza della Consulta nasce sulla verifica della legittimità costituzionale della legge della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, che riguardava le azioni per combattere la diffusione del coronavirus responsabile della pandemia. L’autonomia speciale della Regione autonoma non ha impedito alla Corte Costituzionale di affermare che in tema di pandemia la competenza legislativa è esclusiva dello Stato.

Ancor più trattandosi di pandemia diffusa a livello globale e, rientrante le misure nell’ambito della profilassi internazionale che afferma la Corte, riguarda ogni misura per contrastare la pandemia o per prevenirla, e include la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, fino al punto di assorbire ogni profilo della disciplina. Le conseguenze di questa sentenza? La profilassi internazionale nel caso della pandemia prevale su qualsiasi divisione di competenza tra Stato e Regioni e spettano allo Stato la gestione e la produzione di atti normativi specifici e conseguenti. Tutti gli atti normativi devono essere statali. Finalmente scompare il principio della leale collaborazione che tanti guai, ritardi e vittime ha prodotto nei sempre più frequenti scontri Stato/Regioni in questi 14 mesi di pandemia.

 Che cosa aspetta il Governo Draghi ad applicare il modello gestionale generato da questa sentenza considerato, che la gestione collaborativa ha avuto come conseguenza contrapposizioni, discriminazioni tra i cittadini, confusioni e contenziosi? Alla presenza di 117.133 decessi e discriminazioni nell’attuazione del piano vaccinale apparirebbe il Governo come reticente nell’applicazione di norme costituzionale sulle quali ha fatto chiarezza la Consulta.

Quindi la perseveranza e l’ignoranza della sentenza dimostrerebbe, che non c’è mai stata la volontà politica pur in presenza di tantissimi morti di emanare indicazioni e disposizioni vincolanti per le Regioni.  Non è stato fatto né a dicembre, né Draghi a Marzo né il Commissario Straordinario ad aprile con lo strumento principe per la lotta contro il covid 19!

PIANO NAZIONALE  VACCINI NON  VINCOLANTE

Il riferimento è al Piano Strategico Nazionale Vaccini.  Non è vincolante! Ha natura meramente “non regolamentare “come da art 1comma 457 Legge Finanziaria ( 178/2020) : per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”. Questo non regolamentareconsente alle Regioni di avere un grande spazio di discrezionalità! Consente anche allo Stato di intervenire su comportamenti illeciti. Io direi moralmente abietti perché la fiala sottratta al nonno, per il parente sano o l’amica equivale a elevare il rischio di morte per un over 70. I numeri lo dimostrano: 90 su 100 decessi sono attribuibili a over 70.  Numeri che non hanno indotto né il Governo attuale, né quello precedente, a introdurre una norma che vietasse a chi somministrava il vaccino di “saltare” l’ordine di priorità fissato dal Piano.  Non piaceva a forze di maggioranza, Lega prima e Pd dopo e ora ancora Lega? Non è reato quello del medico, che somministra un vaccino a soggetti che non sono né fragili né rientranti nelle categorie a rischio. Non può essere contestato il reato di abuso di ufficio perché l’incaricato di servizio pubblico non ha violato una legge. Infatti, il piano ha natura non regolamentare anche se emanato con un decreto ministeriale.  Disapplicazione legale del Piano vaccino, anche se equivale a potenziale sentenza di morte per i soggetti a rischio. La Clausola di Supremazia e lo stato di emergenza legittimano il Governo all’avocazione del Piano vaccinale, per garantire l’uniformità di applicazione e la minimizzazione delle discriminazioni operate da ras locali e regionali nella procedura di vaccinazione. Aspettiamo da Draghi l’emanazione di un atto normativo che rende vincolante il piano vaccino al fine del rispetto dell’ordine di priorità minimizzando il rischio connesso al covid 19. Ultima azione necessaria l’intervento sull’ordinanza del Commissario Straordinario che disciplina la categoria dei “ riservisti”, per disciplinare le dosi avanzate a fine giornata nel RISPETTO DELLE PRIORITA STABILITE dal PIANO e solo RESIDUALMENTE verso chiunque magari AMICO, COLLEGA, SUPPORTER politico e consimili !  Prevarrà la Legge, la tutela della vita o la non dichiarata opzione per un federalismo competitivo e conflittuale?

Erasmo Venosi, astrofisico, già docente associato Uni Sapienza

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