Riceviamo e pubblichiamo. Quella del villaggio turistico abusivo “Pino di Lenne” in territorio di Palagiano è una vicenda di abusi ed omissioni lunga ben 41 anni e per la quale, dopo i ripetuti esposti e denunce di omissioni, decine di Sentenze dei Tribunali Penali, Amministrativi e Civili, tutte assolutamente favorevoli allo Stato, al Comune (nonostante le palesi omissioni!) ed a Legambiente, spesso costituitasi in giudizio anche come “sostituto” delle Pubbliche Amministrazioni, NON SI RIESCE ANCORA A RIPRISTINARE LA LEGALITÀ!
Dobbiamo, purtroppo, constatare che ancora nessuna azione è stata messa in atto dalla Pubblica Amministrazione competente (Amministrazione Comunale di Palagiano) per dare – finalmente – esecuzione alle Sentenze definitive di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Non è più in alcun modo tollerabile e giustificabile il lungo protrarsi della inottemperanza alle Sentenze della Magistratura: ricordiamo, per tutte, la Sentenza Penale del 14 maggio 1987 n. 1619 di condanna degli autori degli abusi, e di ripristino dello stato dei luoghi, divenuta definitiva con Sentenza della Corte di Cassazione del 16.10.1989.
Né possono servire come alibi per non agire i procedimenti civilistici in corso per concretizzare l’immissione in possesso nelle aree interessate dagli abusi da parte del Comune di Palagiano o le fittizie trasformazioni societarie. OCCORRE – finalmente! – PROCEDERE ALLA DEMOLIZIONE ED AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, in un’area (è bene ricordarlo) sottoposta a tutti i vincoli paesaggistico-ambientali ed idrogeologici di livello regionale, nazionale ed europeo.
Per questo abbiamo chiesto formalmente al Prefetto di Taranto di sostituirsi all’Amministrazione inadempiente ai sensi dell’art. 10bis del D.L 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 “Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive”, il quale ha stabilito che “1. in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza e’ trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari… 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione».
Ora ci auguriamo un sollecito intervento del Prefetto, perché la LEGALITA’ possa – finalmente – essere ripristinata anche in questo territorio
Il Circolo Legambiente
Preneste ANZOLIN