Principale Ambiente & Salute La rivoluzione gentile che polverizza l’ambiente

La rivoluzione gentile che polverizza l’ambiente

rivoluzione gentile

Una “rivoluzione” chiamata semplificazione, la terza  in 4 anni.

Vari sono gli oggetti:

  • il subappalto
  • l’appalto sotto e sopra soglia comunitaria,
  • l’esercizio dei poteri sostitutivi,
  • la modifica della procedura di Via,
  • una nuova commissione speciale Via,
  • un Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici,

La rivoluzione gentile che diventa urgenza

Tutti gli impianti, le opere, le infrastrutture del PNRR e del PNIEC sono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Dimezzamento dei tempi (da 60 a 30 giorni) per la partecipazione dei cittadini mediante osservazioni ai documenti che riportano lo studio di impatto ambientale.

Rivoluzione Gentile ovvero dimezzamento dei tempi del dibattito pubblico (da 120 a 60 giorni)  – per esaminare progetti sia PNIEC che PNRR.

Una conquista tardiva come il dibattito pubblico alla prima occasione modificata dai gestori della democrazia del cemento.

Non poteva non essere così se solo si pensa che il debat public come espressione di democrazia partecipativa fu introdotto dalla legge Barnier nel 1995 e gestito da un’Autorità indipendente.

Il dibattito pubblico italiano influenzato dall’esperienza francese addirittura si afferma prima in ambito comunale (Genova 2009 autostrada Voltri).

Poi regionale ( Toscana 2008; Emilia Romagna 2011; Puglia ) e solo a livello statale con l ’approvazione del D.lgs. 50/2016 e del D.p.c.m. 76/2018.

Con questi interventi normativi si assiste, così alla conformazione dell’ordinamento italiano al principio  costituzionale di partecipazione.

Modifiche applicabili a tutti gli interventi di PNIEC, PNRR e  del Programma complementare al Piano – finanziato a debito dall’Italia, con 30 miliardi di euro di risorse proprie aggiuntive.

Una sequenza demolitoria iniziata con la legge obiettivo, poi   Sblocca Italia, nel 2019,  lo Sblocca Cantieri ,e ora  il DL Semplificazioni.

Rivoluzione gentile e regole frantumate

La terapia sempre la stessa, frantumare le regole nel convincimento che si accelereranno gli investimenti pubblici.

Appalti e normativa ambientale questo il binomio da polverizzare.

Gravi le modifiche sulla procedura di VIA e i pareri delle Sovrintendenze ritenuti al pari di veti.

Sulle presunte lungaggini della VIA è sufficiente richiamare la relazione della Commissione nazionale VIA sulla sua attività 2011-2015

Questo per verificare che nel periodo indicato sono state conclusi ben 1.279 procedimenti di VIA , il che vuol dire oltre 300 l’anno, nella quasi totalità positivi.

Il solito DPCM per l’identificazione delle opere prioritarie , per quelle contenute nel PNIEC e nel PNRR.

Un ritorno alla vituperata, fallimentare e abrogata legge obiettivo per la VIA sulle opere dell’Allegato IV ( art 44 DL 71/2021) che viene fatto sullo studio di fattibilità tecnico/economico.

Tra le opere dell’allegato IV

la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria,

l’alta velocità Palermo-Catania-Messina

la Verona/Brennero,

la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto venga fatta sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e no, sul progetto definitivo, che solo consente di entrare nel dettaglio di una grande opera e dei suoi impatti.

Riproposto, considerato che era già presente nel DL semplificazione del Conte II, l’applicazione agli interventi del PNRR dell’art 125 del Codice di Procedura Amministrativa riguardante le  controversie relative a infrastrutture strategiche,

In particolare il comma 2 del medesimo relativo alla fase cautelare, ai casi di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento.

Il giudice dovrà tener conto “delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera”.

Per altro, stante il comma 2 dell’art. 125 c.p.a., ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il giudice è tenuto a valutare “anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”.

Infine la chicca dei commissari straordinari!

Evidente la volontà di puntare sulla natura straordinaria degli eventi, incrementando le deroghe alla disciplina ordinaria e l’utilizzo dei Commissari straordinari in maniera massiccia ne è la prova.

A fronte di questa distruzione di norme ambientali, di oltre 200 mld di euro  condizionati a riforme, gli obiettivi di transizione ecologica e di decarbonizzazione con i target del 2030 e il 2050 non sono realizzati.

Lo dimostreremo con i numeri e gli stanziamenti allocati, in un prossimo articolo.

Erasmo Venosi già UniSapienza

Redazione Corriere Nazionale

Redazione Corriere di Puglia e Lucania

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