Il Tribunale di Lecce annulla l’ordinanza ingiunzione
Spetta alla Ragioneria Territoriale dello Stato dimostrare che il soggetto che ha subìto l’accertamento sia l’effettivo intestatario del rapporto
I libretti al portatore sono stati per decenni uno strumento diffusissimo di risparmio in mano agli italiani.
Tanti, infatti, spesso hanno continuato a scoprire e trovano ancora nel cassetto della nonna un libretto con l’indicazione “al portatore” o senza alcun nominativo contenente cifre che, in realtà, rappresentavano denaro.
Ma molti non sanno ancora che recarsi in banca o presso la filiale delle Poste per recuperare quelle somme può comportare sanzioni pecuniarie.
Fino a 500 euro sol perché si è riscosso quello che è dovuto perché quasi sempre frutto di risparmi e del proprio sudore o quello dei propri cari.
Ciò perché l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio aveva previsto l’estinzione.
Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e, quindi, non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovevano essere estinti.
L’obbligo di estinzione era già stato previsto già a decorrere dal 4 luglio 2017
Con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi.
Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
E non sono pochi i risparmiatori che per cifre anche inferiori, del tutto ignari delle conseguenze, si siano visti attinti dalle sanzioni della Ragioneria Territoriale dello Stato cui incombe la verifica dell’estinzione entro il 31 dicembre del 2018, su segnalazione delle banche o delle Poste Italiane, che hanno l’obbligo di indicare chi si reca presso le proprie filiali per riscuotere o estinguere con questo tipo di titoli.
In tal senso ed è un punto a favore dei risparmiatori, è significativa la recentissima sentenza 2193/2021 emessa lo scorso 19 luglio dal Tribunale di Lecce che nell’effettuare un ampio excursus sulla materia, ha annullato l’ordinanza ingiunzione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari nei confronti di un cittadino che aveva eccepito tempestivamente e già in sede di scritti difensivi al verbale di contestazione, la carenza di propria legittimazione in quanto dichiaratosi non intestatario di libretti al portatore per i quali aveva subito la sanzione pecuniaria per mancata estinzione entro il termine del 31 dicembre 2018. Ricorda il giudice del tribunale salentino, come «Non è superfluo rilevare che nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria va mantenuto il principio secondo il quale l’Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la parte di attrice spettando quindi ad essa, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all’intimato, mentre compete all’opponente che assume formalmente la veste di convenuto la prova dei fatti impeditivi od estintivi della contestata violazione (Cfr. Cass. civ. Ord. n. 4424/2018).» Nel caso in questione, la pubblica amministrazione non ha provato, con certezza giuridica, che i libretti di deposito al portatore fossero intestati al soggetto sanzionato, non ricavandosi dalle stampe dei documenti prodotti in atti elementi chiari ed univoci per individuare nel ricorrente il titolare dei rapporti bancari. Insomma, in fattispecie simili, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è sufficiente la comunicazione della banca ad individuare l’effettivo intestatario di questo tipo di rapporti bancari, ma occorrono prove documentali certe che ne attribuiscano la titolarità al fine della validità del procedimento sanzionatorio e, quindi, dell’ordinanza ingiunzione.