di Claudio Gentile
Ha destato scandalo nelle settimane scorse la decisione della Commissione contenziosa del Senato, che, accogliendo il ricorso dell’ex senatore Roberto Formigoni, ha cassato una delibera del 2015 a firma del Presidente Pietro Grasso e gli ha restituito il vitalizio precedentemente sospeso in quanto privo di mezzi (senza altra pensione o reddito).
Questa delibera del Presidente del Senato, emanata contestualmente e in identico testo dalla Presidente della Camera Laura Boldrini, stabiliva la sospensione del vitalizio per gli ex senatori condannati in via definitiva.
Tralasciando i tempi in cui tale sentenza è stata emanata e gli aspetti morali e politici che possono intrecciarsi in questa vicenda, decantate un po’ le polemiche, cerchiamo di capire la decisione assunta e di analizzare più in profondità la questione e mettiamoci nel panni di chi è chiamato a giudicare.
L’Italia è uno stato di diritto e per evitare ingiustizie dobbiamo rifarci alla Costituzione ed alle leggi, che valgono per tutti, e non alla morale o ad altre considerazioni.
Innanzitutto trattiamo la vicenda dei vitalizi togliendo i nomi delle persone, che possono destare antipatia o simpatia, e riportiamo il tutto ai principi di diritto e agli istituti conosciuti dal nostro ordinamento.
Detto ciò, è necessario fare il primo passo.
La Cassazione a Sezioni Unite, che tra l’altro ha confermato la liceità dell’autodichia, la possibilità cioè per il Parlamento di giudicare internamente le vertenze di chi si ritiene leso in un proprio diritto o interesse legittimo invece di adire un tribunale ordinario, ha sentenziato che il vitalizio, cioè il trattamento economico post mandato dei parlamentari, non è un privilegio ma «ha carattere previdenziale».
Essendo, quindi, il vitalizio considerato alla stregua di una pensione è alla normativa previdenziale che il giudice, seppur interno al Senato, deve rifarsi.
Nel 1966 la Corte Costituzione ha dichiarato illegittime le norme allora vigenti che prevedevano come norma accessoria della condanna anche la privazione della pensione se frutto di un rapporto di lavoro. La ratio, così come avviene nei pignoramenti degli stipendi (mai oltre un quinto), è che non si possono togliere i mezzi di sostentamento per sopravvivere (unica fonte di reddito), né ciò che è stato versato come contributi previdenziali durante il periodo lavorativo. La pensione, infatti, non è un privilegio concesso dallo Stato, ma un “salario differito” a seguito del versamento di contributi.
Oggi, pertanto, anche i condannati all’ergastolo titolari di pensione la continuano a ricevere pienamente.
Non solo, ma anche la recente legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) ha previsto, all’articolo 18-bis, la sospensione dei trattamenti previdenziali solo e unicamente per i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per gravi reati come terrorismo e associazione di stampo mafioso oppure ad una pena non inferiore ai due anni di reclusione se si sottraggono volontariamente all’esecuzione della pena.
Recentemente poi questi principi sono stati ribaditi, nella materia assistenziale, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del 2021. Nel testo si legge che è irragionevole che lo Stato revochi le prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o di terrorismo la cui pena è scontata con modalità alternative al carcere.
“Sebbene queste persone – scrive la Consulta – abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere”.
È proprio utilizzando questi principi che la Commissione contenziosa del Senato ha preso la sua decisione di revocare la delibera e riassegnare il vitalizio nelle forme minime per la sussistenza.
Tutti siamo d’accordi sull’immoralità delle alte cifre sborsate dal Parlamento a fronte dei pochi contributi versati dai parlamentari e siamo felici se si rettificano queste distorsioni. Ma nel caso specifico la situazione era diversa dal solito privilegio. Inoltre sorge un dubbio: chi scrive le regole su questi temi da sbandierare al popolo come conquiste che poi vengono puntualmente annullate dai tribunali lo fa apposta a scriverle male per lasciare le cose sostanzialmente come le ha trovate o non è in grado di farlo? In entrambe in casi non si può fare altro che deplorarli.