di Giuseppe Giannone
Come noto, dal 1 settembre u.s. è ripresa l’attività di notifica di cartelle da parte della ex Equitalia, dopo lo stop imposto dal Governo dall’8 marzo 2020.
Ebbene, a fronte della ripresa della Riscossione, il “Decreto Fiscale” (DL 146/2021, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”), ha introdotto nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della c.d. “definizione agevolata”.
In particolare è stata prevista la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “Rottamazione-ter”» e dal “Saldo e stralcio”, nonché l’estensione del termine di pagamento per le cartelle notificate nel periodo 01/09/2021 – 31/12/2021.
Inoltre, sono stati stabiliti nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19 e il differimento dei termini di pagamento delle medesime rateizzazioni.
Vediamo in dettaglio le novità.
È stata prevista la riammissione nei termini per i contribuenti decaduti (per mancati tempestivi versamenti delle relative rate nel corso del 2020 e del 2021) dalla “Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” nel caso di pagamento entro il prossimo 30/11/2021 (con la tolleranza di massimo 5 giorni di ritardo) delle rate scadute nel 2020 e di tutte quelle del 2021.
I contribuenti decaduti per mancato pagamento delle rate del 2019, invece, non possono beneficiare di alcuna riammissione, ma possono eccezionalmente presentare, fino al 31/12/2021 istanze di rateazione.
A queste rateazioni si applica il principio della decadenza in caso di mancato pagamento della prima rata o di dieci rate anche non consecutive.
È stata poi disposta l’estensione a 150 giorni del termine di pagamento delle “nuove” cartelle notificate nel periodo 01/09/2021 – 31/12/2021: si tratta, in generale, elle cartelle la cui notifica era stata bloccata dal giorno 8 marzo 2020.
Peraltro, per tali cartelle, solo il termine di pagamento è diverso dal termine ordinario (150 giorni invece di 60): il termine per la loro impugnazione, invece, non muta rispetto al termine ordinario, legato al contenuto – imposte e tasse, contributi previdenziali, sanzioni amministrative – delle cartelle stesse.
E il loro contenuto indica anche il giudice al quale rivolgersi (Commissione Tributaria, Giudice del lavoro, Giudice Ordinario).
Prima del decorso dei 150 giorni, l’Agente per la riscossione non potrà procedere al recupero coattivo del debito.
Infine, è stata prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate relative a piani di rateazione in essere al giorno 08/03/2020, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.
In caso di intervenuta decadenza (attestata dall’Agente per la riscossione) sarà comunque possibile presentare, entro il 31/12/202, un nuova istanza di rateazione.