Avv. Giuseppe Giannone
È stato approvato l’emendamento al decreto Fisco e Lavoro numero 146/2021 dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato.
Tale Decreto dispone una proroga dei versamenti delle rate della rottamazione-ter e di quelle del Saldo e stralcio in scadenza il 30 novembre u.s.: peraltro la proroga è arrivata a termine già scaduto in quanto la sua approvazione è del 2 dicembre, mentre il termine per i pagamenti delle rate della rottamazione-ter e del Saldo e stralcio era fissata, appunto, al 30 novembre u.s.
Ad ogni modo, attualmente, il (nuovo) termine è fissato al 9 dicembre che, considerati i 5 giorni massimo di “sforamento” (c.d. inadempimento lieve), diventa il 14 dicembre 2021.
I contribuenti che avevano aderito alla pace fiscale, quindi, tirano un (ridotto) sospiro di sollievo.
Esistono però altre e ulteriori novità.
Come dovrebbe essere noto, le cartelle notificate dal 1 settembre u.s. (data in cui è ricominciata l’attività dell’Agente per la riscossione) al 31 dicembre p.v. si possono pagare entro 150 giorni (e non entro i “canonici” 60 giorni): il Decreto concede altri 30 giorni per il pagamenti di queste cartelle, e dunque il termine per il relativo pagamento è di 180 giorni (ben 6 mesi!) dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel corso dei 180 giorni non si applicano interessi di mora e l’agente della riscossione non può agire per il recupero del debito.
Va ricordato però che tale termine di grazia non si applica agli avvisi INPS e non è un termine processuale (se si intende ricorrere, i termini per proporre ricorso sono quelli consueti).
Altra novità, concerne la limitazione alla impugnabilità dei c.d. estratti di ruolo.: si tratta dell’elenco dei debiti a ruolo, appunto, che ogni contribuente ha. Ebbene, secondo credibili stime, ben il 40% del contenzioso contro la ex Equitalia è instaurato a partire da un estratto di ruolo richiesto allo sportello, e dal quale nasce un ricorso (contro le singole cartelle) con le motivazioni più varie (cartelle mai notificate, cartelle notificate in ritardo, cartelle notificate ad indirizzo precedente o comunque errato, cartelle notificate correttamente ma ormai prescritte…).
Ebbene, dall’entrata in vigore del testo normativo, gli estratti di ruolo potranno essere impugnati solo se il debitore riuscirà a dimostrare di aver subito un pregiudizio dall’iscrizione a ruolo delle somme per quanto riguarda la partecipazione a procedure di appalto, il pagamento di crediti da parte di soggetti pubblici di valore superiore a 5.000 euro, la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Nell’impossibilità di impugnare l’estratto di ruolo (le cartelle la cui esistenza si è scoperta tramite l’estratto di ruolo) si dovrà attendere un atto impugnabile (in genere, una intimazione di pagamento).
Le ultime novità riguardano poi la proroga del versamento IRAP (dal 30 novembre al 31 gennaio 2022) per la restituzione, senza sanzioni ed interessi, dell’esonero IRAP per chi avesse superato il massimale di aiuti di Stato (previsto dal Temporary Framework) e la rimessione in termini per le rate degli avvisi bonari scadute nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Tali rate si sarebbero dovute versare entro il 16 settembre in un’unica soluzione, oppure in 4 rate entro il 16 dicembre 2020 (art. 144, D.L. n. 34/2020). La rimessione in termini scadrà il 16 dicembre 2021 per coloro che non avessero saldato il dovuto.