Nessuna quarantena per chi ha booster o la seconda dose da meno di 4 mesi.
Il decreto, in vigore dal 10 gennaio, prevede che per i non vaccinati continueranno a vigere le attuali regole di isolamento (quarantena di 10 giorni in caso di contatto con un positivo). Le capienze si riducono al 50% negli impianti all’aperto e al 35% in quelli al chiuso. Super green pass obbligatorio per trasporti, matrimoni, alberghi, congressi e piscine. Nei primi giorni del 2022 sono attese nuove misure.
È terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulle quarantene e sull’utilizzo del green pass rafforzato. Quest’ultimo servirà per utilizzare treni, aerei e navi e per il trasporto pubblico ma anche per partecipare a matrimoni o sostare in alberghi. Con l’aumento dei contagi, oggi si sono sfiorati i 100 mila nuovi casi in 24 ore, è stata decisa anche la riduzione della capienza degli stadi al 50% all’aperto e del 35% al chiuso.
Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere
- centri congressi
- servizi di ristorazione all’aperto
- impianti di risalita con finalita’ turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalita’ anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
AGI – Agenzia Italia
Redazione Corriere di Puglia e Lucania