Principale Attualità & Cronaca Bozza del decreto del governo: green pass per banche, posta, negozi

Bozza del decreto del governo: green pass per banche, posta, negozi

FOTO IPP/Massimo Rana Torino 23-07-2021 Green Pass obbligatorio in italia dal 6 agosto nella foto uso del green pass per poter consumare al tavolo e al chiuso in un bar Italy Photo Press - World Copyright
Obbligo vaccinale per over 50

Le attività esentate dal vincolo del Green Pass per la clientela saranno individuate “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Sempre in bozza, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata i lavoratori privi di Green Pass potranno essere sospesi senza stipendio dal datore di lavoro fino a dieci giorni (ma rinnovabili fino al 31 marzo 2022) “per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione”. Lo prevede la bozza del nuovo decreto Covid all’esame del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi. La sospensione è “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.

La bozza del decreto contenente le nuove misure per fronteggiare la pandemia da Covid-19 prevede “l’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno 2022”.

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza – si legge nel decreto – l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2” si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato “che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”.

Sempre la bozza del decreto prevede che “l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita”.
“L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”, prosegue ancora la bozza, specificando che “le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, fermo il termine del 15 giugno 2022”.

Int2

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