Principale Politica Diritti & Lavoro Il parcheggio selvaggio di monopattini e biciclette in sharing costituisce un problema

Il parcheggio selvaggio di monopattini e biciclette in sharing costituisce un problema

I mezzi vengono lasciati dagli utenti davanti a scivoli per disabili o in zone destinate al solo transito pedonale.

Tale comportamento deve essere punito aspramente dalle forze dell’ordine che devono rimuovere i mezzi e sanzionanare le società proprietarie ! È ora di dire basta !

I monopattini hanno invaso le vie delle grandi città, e anche e soprattutto a Bari, città in cui vivo. Dal post lockdown l’aumento esponenziale di questi piccoli mezzi elettrici è sempre al centro del dibattito: nato come progetto per la mobilità sostenibile, si è trasformato in un fenomeno difficile da controllare, soprattutto per l’uso improprio che gli utenti fanno del monopattino.

Urge un immediato giro di vite sui comportamenti errati, con particolare focus sul parcheggio selvaggio.

Perché non vietarlo In alcune zone del centro?

Credo sia una misura necessaria per far sì che tutti rispettino le regole e per rendere anche più semplice l’uso di questi mezzi. Obiettivo, ripeto a gran voce, è mettere un freno alla sosta indisciplinata dei monopattini!

Ma cosa dice il codice della strada in merito e soprattutto perché non viene applicato?

Il Codice della Strada entrato in vigore il 10 novembre 2021 ha introdotto, infatti, numerose novità, che potrebbero limitare i comportamenti scorretti degli automobilisti e non solo. In particolare ha regolamentato l’ultilizzo dei monopattini con multe più salate proprio per i parcheggi selvaggi in zone riservate,

Nel provvedimento sono state inserite norme per garantire la sicurezza dei monopattini elettrici: il limite di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h (6 Km/h nelle aree pedonali). I monopattini inoltre non possono circolare (salvo la conduzione a mano) o essere parcheggiati sui marciapiedi se non in aree individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità di sosta negli stalli per biciclette e ciclomotori. Per evitare la sosta selvaggia gli operatori di noleggio di monopattini devono prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione del parcheggio.

È previsto inoltre l’obbligo di un segnalatore acustico, di un regolatore di velocità, delle frecce e di indicatori di freno su entrambe le ruote. Di notte saranno obbligatori luce di posizione e giubbetto catarifrangente. Dura sanzione anche per chi circola con un monopattino a motore manomesso: è prevista la confisca del mezzo.

E dunque come mai i monopattini la fanno ancora da padroni sui marciapiedi delle nostre città?

Non smetterò di segnalare e di raccogliere ogni testimonianza della utenza che come me soffre lo scotto di aver perso pure la libertà di poter passeggiare sui marciapiedi della propria città.

Sanzionare chi non utilizza il monopattino in maniera corretta rientra tra le modalità di comunicazione necessarie per far comprendere alle persone che esistono delle regole e che, per garantire la sicurezza di tutti, è fondamentale rispettarle.

Per quanto mi riguarda sarà caccia aperta alle tavolette elettriche con manubrio che vengano abbandonate nei posti sbagliati.

I siti dei noleggiatori ora suggeriscono di lasciarle parallelamente e vicino a un muro, in una rastrelliera per biciclette o in una zona di parcheggio designata, e comunque vicino a ostacoli già presenti, assicurandosi di non rendere più difficile il percorso dei pedoni e di non bloccare l’entrata o l’uscita di garage, fermate dell’autobus, negozi, stazioni della metropolitana e via così.

Dei monopattini abbandonati se ne salverà qualcuno?

Ma che succederà in pratica?

Rimozione a parte (che ovviamente avrà il suo costo), ci sarà la multa per sosta vietata fino 41 euro. A pagare sarà l’utilizzatore frettoloso quale risulterà dal sistema di noleggio. Certo, quello poi potrebbe difendersi sostenendo di aver parcheggiato in realtà regolarmente, ma dovrà provarlo.

Un consiglio: d’ora in poi, meglio scattare una foto al momento di abbandonare il proprio monopattino.

Antonio Peragine

direttore@corrierepl.it

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Codice della strada

Il Codice della Strada – approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 – si compone di 245 articoli. È accompagnato da un Regolamento di attuazione che comprende 408 articoli e 19 appendici. Il Codice della Strada è entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

”NUOVO CODICE DELLA STRADA”
(decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni).

Sono contrassegnati con ” * ” gli articoli la cui violazione implica una detrazione di “punti”, secondo la tabella annessa all’art. 126-bis.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
(da Art. 1 a Art. 12)

TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
(da Art. 13 a Art. 45)

TITOLO III – DEI VEICOLI
(da Art. 46 a Art. 114)

TITOLO IV – GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
(da Art. 115 a Art. 139)

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO
(da Art. 140 a Art. 193)

TITOLO VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
(da Art. 194 a Art. 224-bis)

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
(da Art. 225 a Art. 240)

fonte Aci

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