Il nuovo Regolamento Europeo 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding, permetterà di organizzare investimenti e finanziamenti su base trans frontiera mirando ad una crescita dei mercati nazionali.
Di Francesca Leoci
Le normative del nuovo Regolamento Ue, entrato in vigore il 10 novembre scorso, puntano ad abbattere quelle barriere limitanti per le azioni di crowdfunding solo all’interno del proprio Paese. Così facendo si inciderà sui modelli di business aprendo il mercato agli operatori europei, prevedendo però 12 mesi di fase transitoria: questi iniziano a preoccupare le istituzioni italiane che temono di non riuscire ad essere pronti nella fase operativa del Regolamento.
Umberto Piattelli – Partner Osborne Clarke – in un’intervista ad EconomyUp la settimana prima dell’entrata in vigore del Regolamento, afferma: “Se pure il Regolamento è destinato ad entrare in vigore il 10 novembre 2021, non è detto e neppure è previsto che tutte le norme tecniche di attuazione dello stesso possano essere pronte per tale data; il che significa che sarà difficile che i fornitori di servizi di crowdfunding possano completare la procedura di istruttoria in tempo utile per migrare la licenza esistente sotto il nuovo regime o per ottenerne una già dal 10 novembre 2021”.
Equity Crowdfunding e Social Lending
In Italia la raccolta fondi degli ultimi 12 mesi cresce del 172% rispetto all’anno precedente, particolarmente nel settore immobiliare. Secondo i dati dell’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano, sono stati raccolti 503 milioni di euro attraverso le forme di Crowdinvesting.
Tra queste, l’Equity Crowdfunding prevede che gli investitori aderiscano alla raccolta fondi per progetti imprenditoriali attraverso campagne di finanziamento online, in cambio di una parte delle quote del loro capitale. Il Social Lending, a differenza, prevede un prestito personale erogato da privati ad altri privati su Internet senza passare attraverso i canali di società finanziarie e banche.
Il Regolamento riguarderà solo queste due forme di crowdfunding, ma scopriamone i dettagli.
Precisazioni sul nuovo Regolamento Europeo
Ci sono vari punti che vale la pena citare per comprendere più a fondo le clausole di questa nuova normativa. Essa stabilisce:
- Che i fornitori del crowdfunding presentino una domanda di autorizzazione all’autorità del proprio Stato membro, la quale rilascerà loro un passaporto europeo. Essi dovranno inoltre operare sotto la vigilanza dell’autorità. L’ESMA istituirà un registro di tutti i fornitori autorizzati e delle forme operanti nell’UE.
- Un documento standardizzato (Key Investment Information Sheet) a tutela dell’investitore. In caso di investimenti superiori ai 1.000 euro o al 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore dovrà avvertirlo sui rischi e ottenere un suo consenso esplicito.
- Raccolta massima di 5 milioni di euro in un anno.
- Che le PMI potranno raccogliere capitale di rischio e gli investitori retail (risparmiatori) potranno collocare mini bond.
- Le piattaforme di lending-crowdfunding che intermediano crediti o finanziamenti nei confronti dei consumatori resteranno soggette alla disciplina nazionale.