Principale Arte, Cultura & Società Scienza & Tecnologia Energia e Transizione energetica: atti legislativi non coerenti con annunci

Energia e Transizione energetica: atti legislativi non coerenti con annunci

Negli ultimi giorni – a causa dei recenti e tristi eventi internazionali che hanno con violenza posto al centro del dibattito l’importanza dell’autonomia e dello sviluppo energetico del Paese – stiamo assistendo a dichiarazioni di intenti bipartisan, da parte della politica, sui temi della sostenibilità energetica e dello sviluppo del modello delle energie rinnovabili. A dichiarato il Presidente del Distretto Produttivo Pugliese Beppe Bratta: “Gli annunci e gli spot sulla sostenibilità energetica non trovano concretezza negli interventi del legislatore e non sono coerenti con gli obiettivi dichiarati della transizione energetica”.

Nello specifico, dopo oltre 950 giorni di ritardo (era atteso infatti per il 10 agosto 2019), è stata resa pubblica la bozza del decreto FER2, che dovrebbe prevedere misure di incentivazione delle fonti rinnovabili innovative. Ma il “leggero ritardo” non è stato – a quanto pare – utilizzato per una maggiore precisione nella stesura, tanto è vero che la voce Innovazione (ad esempio), in un provvedimento ritenuto fondamentale per il rilancio delle fonti rinnovabili, risulta totalmente assente. Ancor più nel dettaglio, relativamente all’eolico off shore, si menziona solo quello galleggiante – e per una piccola quota rispetto alle potenzialità della fonte – mentre s’ignora totalmente l’off shore tradizionale (nonostante sia partita a Taranto la costruzione del primo impianto eolico off shore del Mar Mediterraneo dopo un “travaglio” durato 12 anni).

Ancora, sul biogas il livello tariffario previsto è incompatibile con la sostenibilità economica degli impianti aziendali di piccola taglia, anche per una serie di ulteriori decurtazioni del tutto ingiustificate riguardanti i costi di esercizio. Il contingente proposto inoltre, di soli 100 MW per tutti il periodo dei cinque anni di vigenza e da condividere con gli impianti a biomasse, è insufficiente rispetto agli obiettivi europei. La bozza dunque disattende quanto indicato nella strategia per l’asta delle rinnovabili predisposta dal MiTE, che al 2030 prevede un incremento pari a 1,5 GW delle bioenergie.

Diverso capitolo è il  DL Sostegni ter e l’art. 16 che prevedono, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022,  l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici che beneficiano di tariffe fisse derivanti dai c.d. vari conto energia e sull’energia elettrica prodotta da impianti a fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non beneficiano di meccanismi di incentivazione aventi tutti una potenza superiore a 20 kW: il produttore avrebbe dovuto restituire la differenza tra il prezzo di mercato e un ricavo medio di riferimento determinato convenzionalmente.

L’art. 16 era stato oggetto di critiche da parte del nostro Distretto e da ARERA, che in un intervento aveva segnalato nella memoria del 18 febbraio 2022 (60/2022/I/COM) alcune sue criticità (la redditività degli impianti da fonte rinnovabile presenta ampi margini di variabilità durante la vita utile dell’impianto, e tale variabilità impatta diversamente sugli impianti incentivati e su quelli non incentivati.

In più, la norma colpisce solo alcuni possibili beneficiari degli “extra profitti”, e non tutti).
Il legislatore è intervenuto con l’art. 5 del d.l. n.13 del febbraio 2022 (c.d. Decreto Antifrodi), entrato in vigore il 26 febbraio 2022 prevedendo l’abrogazione dell’art. 16 del DL n.4/2022 e impedendo da un lato la concreta applicazione dello stesso, e dall’altro introducendo nuove norme volte a danneggiare gli “extra profitti” che sarebbero maturati o che maturerebbero nel periodo tra il 1 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 a favore dei soli impianti con potenza superiore a 20 kW ma questa volta limitati:
– a fonte fotovoltaica, ma che beneficiano di premi fissi derivanti dal Conto Energia non dipendenti dai prezzi di mercato;
– a fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Anche in questo caso il c.d. extra profitto sarebbe determinato con l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, inteso come la differenza tra i prezzi individuati dal legislatore in base ai prezzi zonali (quindi su un numero fisso) e il prezzo di mercato calcolato secondo dei parametri indicati dal legislatore: con contratti di fornitura (PPA) aventi determinate caratteristiche, tale meccanismo non verrebbe applicato.

Conclude Bratta: “l’effetto creato è dunque quello di determinare confusione e incertezza tra gli operatori e gli investitori  in un settore che dovrebbe essere volano di “fiducia” e sviluppo” per le prossime generazioni.

Non da ultimo, il  d.l.17/2022, che quasi a scongiurare eventuali critiche è titolato “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, sembrerebbe voler ripristinare quel clima di fiducia e di affidamento nei confronti del legislatore e della volontà di orientare le scelte di politica energetica a favore delle rinnovabili.

Il D.L. 21 del 21 marzo su contenimento prezzi gasolio e benzina infine, che stabilisce la riduzione  di circa 30 cent/litro di carburante per prossimi 30 giorni non definisce un “tetto” massimo e/o somministrato alla pompa, che in questo momento di incertezza del mercato doveva essere obiettivo primario per tutelare economicamente i cittadini che continueranno a subire prezzi diversi e variegati.

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