Principale Politica Diritti & Lavoro Ex Ilva, Tar Lecce: “Difesa la salute”

Ex Ilva, Tar Lecce: “Difesa la salute”

Ex Ilva, Tar Lecce: “Difesa la salute”

Nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario il presidente difende la scelta su ordinanza Melucci.

Si è svolta stamane l’inaugurazione dell’anno giudiziario nella Giustizia Amministrativa del Tar Puglia – Lecce. La cerimonia, a differenza delle ultime due in remoto per le note vicende legate alla pandemia, si è svolta in presenza per giudici e giornalisti: vista la recrudescenza del virus in queste ultime settimane, si è preferito evitare la presenza del pubblico.

Relatore il presidente dott. Antonio Pasca, che nella sua relazione ha toccato diverse questioni che hanno interessato il tribunale amministrativo nell’anno giudiziario 2021. Toccate quelle più burocratiche legate alla gestione della macchina della giustizia amministrativa, Pasca ha dichiarato “come già più volte segnalato, anche in occasioni di precedenti cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario del T.A.R. Puglia – Lecce, occorre prestare estrema attenzione al fenomeno della c.d. attività amministrativa collusa, fenomeno che ricorre spesso nella realtà politico-amministrativa del nostro territorio”. Passando poi per la questione no vax, quella relativa al rapporto tra pianificazione costiera e rilascio di nuove concessioni demaniali, quella relativa alla proroga delle concessioni demaniali marittime di cui alla L. 145/2018 in relazione alla direttiva ‘Servizi’ è stata oggetto di numerose pronunce della sezione salentina del TAR Puglia (ex multis, TAR Puglia, Lecce Sez. I n. 73/2021 del 15.01.2021).

Un intero capitolo della relazione ha riguardato il contenzioso relativo agli impianti ex ILVA definiti in primo grado con sentenza della Sezione Prima n. 249 del 13.2.2021, successivamente riformata con sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quarta n. 4802 del 23.6.2021.

Il presidente Pasca ha dichiarato che “Il T.A.R. Puglia – Lecce ha ritenuto anzitutto sussistere i presupposti per l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti da parte del Sindaco a tutela della salute dei cittadini, espressi nella specie con l’ordinanza sindacale n. 15 del 27 febbraio 2020. In particolare e sinteticamente la Sezione ha ritenuto come mero presupposto occasionale gli episodi emissivi dell’agosto 2019, reiterati nel febbraio 2020, in quanto l’ordinanza sindacale impugnata mirava a prevenire ulteriori reiterazioni di emissioni anomale in atmosfera, reiterazione valutata come altamente probabile alla stregua di attività istruttoria e di rilevamento dei dati della rete di monitoraggio”

Inoltre, il Tar Lecce “ha ritenuto che l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti da parte del Sindaco fosse ulteriormente corroborato dagli infruttuosi tentativi già esperiti volti ad ottenere una modifica dell’AIA attraverso l’inclusione del c.d. set integrativo; ed ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione di responsabilità e della efficienza causale dell’attività posta in essere dalle acciaierie, l’ipotizzata presenza di concause (raffineria ENI e centrale elettrica di ArcelorMital)”.

Pertanto ha posto in essere una attività istruttoria complessa, “il cui esito ha comprovato – ad avviso della Sezione – la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti e in particolare quelli relativi al rischio sanitario per la popolazione, essendo emerse criticità gestionali e procedurali, difetto di manutenzione e frequenti default delle centraline interne di monitoraggio. La tesi – secondo cui la soggezione dell’attività ad autorizzazione integrata ambientale precluderebbe al Sindaco l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti a tutela della salute dei cittadini – è stata confermata dal Giudice di secondo grado, proprio in ragione della natura residuale, ma anche complementare, del potere esercitato. Posso affermare in tranquilla coscienza che il Collegio ha emesso la sentenza 249/21 con scrupolo e rigore logico, senza debordare dal proprio ambito di giudizio, come confermato sul punto nella sentenza di secondo grado” ha dichiarato Pasca.

“Nella sentenza di primo grado relativa all’ex ILVA, che costituisce l’unica acciaieria alimentata a carbone sull’intero territorio nazionale, il Collegio ha peraltro tenuto conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 85/2013, da cui si evince che “l’aggettivo , contenuto nell’articolo 32 della Costituzione non attribuisce al diritto alla salute carattere in assoluto preminente rispetto ad altri diritti della persona e che la qualificazione dell’ambiente e della salute come (C. Cost. 365/93) non implica una rigida gerarchia nell’ordine dei diritti fondamentali, atteso che tale gerarchia – e non a caso – non si rinviene nella Costituzione, dovendosi conseguentemente ritenere ammissibile il sacrificio del diritto all’ambiente e alla salute in favore di altri diritti fondamentali, secondo un bilanciamento degli interessi non precostituito, ma da valutarsi caso per caso dal legislatore in concreto e secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tali tuttavia da non determinare un sacrificio del loro nucleo essenziale (C. Cost. 85/2013)” (T.A.R. Puglia Lecce – Sezione Prima n. 249/2021). Premessa dunque la astratta compatibilità con i principi costituzionali di una compressione del diritto alla salute entro limiti ragionevoli in favore di un rilevante interesse economico, ha ritenuto il Collegio – e ritengo personalmente tuttora – che nel caso di specie tale ragionevole limite di compressione del dirito alla salute sia stato macroscopicamente superato“.

“Un aspetto della vicenda, probabilmente non adeguatamente approfondito, è costituito dal fato che ASL Taranto e ARPA Puglia abbiano accertato l’immissione in atmosfera di sostanze altamente tossiche, non considerate nell’A.I.A., quali il particolato (o polveri sottili), vettori di metalli pesanti inalabili, sostanze riconosciute e classificate dalla scienza medica come cancerogeni di prima categoria. Tale circostanza, ampiamente documentata in atti, costituiva uno dei presupposti posti a base dell’ordinanza sindacale adottata dal Sindaco del comune di Taranto, unitamente e parallelamente ad altri presupposti, quali le disfunzioni del sistema di monitoraggio e le criticità gestionali che avevano verosimilmente determinato il verificarsi di fenomeni emissivi anomali” ha relazionato Pasca.

“La questione relativa all’accertata emissione in atmosfera di inquinanti di sostanze cancerogene legate alla diffusione delle polveri sottili, in particolare nei cosiddetti wind days, in quanto presupposto del provvedimento sindacale contingibile e urgente, ha costituito un elemento fondamentale della motivazione posta a base della sentenza di questo Tribunale, atteso che tale circostanza appariva di per sé sola idonea ad integrare sufficiente presupposto dell’esercizio dei poteri sindacali contingibili a tutela della salute. Le diverse conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di secondo grado costituiscono, nell’attuale contesto normativo, parte integrante delle ordinarie dinamiche della dialettica processuale tra i due diversi gradi di giudizio“.

Redazione Corriere di Puglia e Lucania 

Corriere Nazionale

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