Riceviamo e pubblichiamo
A Modugno (Bari, Puglia) c’è preoccupazione per l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al cosiddetto impianto di trattamento e coincenerimento NEWO.
Intanto, andrebbe chiamato ‘impianto di incenerimento’ e questa è soltanto la premessa – non secondaria – di una serie di considerazioni e rilievi tecnici, supportati da un’analisi, alla base della mia interrogazione alla Commissione europea.
NEWO ha infatti dichiarato che il processo di ossicombustione elimina i residui combustibili dei rifiuti e che il materiale inorganico viene eliminato mediante vetrificazione che produce le “perle vetrose”, dichiarandolo materiale End of Waste, senza alcuna normativa di riferimento.
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevede test per le sostanze prodotte per oltre 100 tonnellate annue. Ma questi obblighi non sono stati rispettati
Le perle vetrose non possono essere considerate “rifiuto cessato”. Quindi non è possibile classificare l’impianto come “di coincenerimento”.
Dovrebbe invece essere classificato come impianto di incenerimento. Le BAT (le migliori tecnologie possibili, in questo caso per i rifiuti) risalgono ad agosto 2018. Secondo l’articolo 21, comma 3, Direttiva 2010/75/UE entro quattro anni da quella data l’autorità competente avrebbe dovuto garantire il rispetto delle BAT. Anche questo obbligo non è stato rispettato
La Direttiva 2010/75/UE indica che le autorizzazioni devono contenere “misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali”. Ma queste prescrizioni non sono presenti nell’autorizzazione rilasciata.
Chiedo quindi alla Commissione europea di fornire risposte alle seguenti domande:
L’AIA rilasciata dalla Regione Puglia alla Newo rispetti i criteri stabiliti dall’articolo 6 della Direttiva 98/2008/CE, l’articolo 14 comma f della Direttiva 2010/75/UE ed il Regolamento (CE) N. 1907/2006?
La pubblica amministrazione sta rispettando l’articolo 21 comma 3 della Direttiva 2010/75/UE?
Rosa D’Amato
Eurodeputata del gruppo Greens/EFA