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Puglia – Bando Libri di testo 2024-2025, scuola secondarie di I e II grado

Con atto dirigenziale n.193 del 6 giugno 2024 la Regione Puglia ha approvato lAvviso Pubblico per lassegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (per l‘anno scolastico 2024-2025) agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado

  1. prima finestra temporalesarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 17 giugno 2024 fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2024;
  2. seconda finestra temporalesarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 05 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 16 settembre 2024; 

oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.

Possono presentare istanza di accesso al beneficio di cui al presente avviso per l’a.s. 2024/2025 gli studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela /curatela, che abbiano un livello di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE), attestato da una certificazione in corso di validità, non superiore ad € 11.000,00, elevando tale limite a € 14.000,00 nel caso
di famiglie numerose con 3 o più figli.

ISEE
L’ISEE richiesto è quello ORDINARIO.
 L’ISEE MINORI sostituisce quello ordinario qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’Art. 7
del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni.
 L’ISEE CORRENTE, valido 6 mesi, può sostituire l’ISEE ordinario in seguito a:
– una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e
indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo
familiare;
– una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione
reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
 ISEE PER MINORI IN AFFIDAMENTO: i minori collocati presso comunità, sulla base delle disposizioni dell’Art. 3
D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, così come
i minori in affidamento temporaneo, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio
nucleo.
 ISEE PER MINORI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA: sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono
stabilmente in istituti religiosi, assistenziali o di cura, in caserme o istituti di detenzione. Tali soggetti sono
considerati nucleo familiare a sé. Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del
genitore con cui conviveva prima dell’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso sopradescritto. Se nella
convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, (es. residenti in una casa-famiglia) entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.
MODALITÀ di ACQUISIZIONE DELL’ISEE
Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull’ISEE direttamente dalla Banca dati dell’INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida.

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