La Corte d’Appello di Lecce rigetta le richieste di Alessandro Calabrese: infondate tutte le motivazioni di gravame e confermata la decisione del Tribunale di Taranto.
Vito Basile resta Consigliere comunale di Martina Franca.
È quanto stabilito dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciatasi sull’appello proposto da Alessandro Calabrese.
Profonda soddisfazione da parte di Vito Basile, difeso d’avv. Francesco Blasi, per l’epilogo di una vicenda durata ben due anni: la Corte d’Appello ha ritenuto tutti i motivi di gravame infondati.
I giudici hanno ribadito che l’impugnativa di un provvedimento non permette di lasciare aperto il procedimento ed in conseguenza le norme entrate in vigore successivamente non possono essere applicate retroattivamente.
Calabrese, candidato alla carica di consigliere comunale alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 del Comune di Martina Franca nella lista “Martina è Bello”, l’1 luglio 2022 non è stato proclamato consigliere dall’Ufficio elettorale centrale per motivi d’incandidabilità.
Calabrese, “condannato con sentenza di patteggiamento per il delitto di cui all’art. 73 d.p.r. n.309/90 (pronuncia diventata irrevocabile il 9.2.16)”, si è candidato alle elezioni locali senza previamente chiedere ed
ottenere la riabilitazione.
Di qui nasce il primo ricorso rigettato dal Tribunale di Taranto il 17 aprile 2023.
Calabrese, difeso dell’avv. Enrico Pellegrini, ha ritenuto di presentare appello: oggi è stata scritta definitivamente la parola fine su questa vicenda.
Con sentenza n. 190/2023 R.G. il Tribunale “rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata; condanna Alessandro Calabrese alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del presente grado”.
La corte d’appello ha inteso ulteriormente specificare nella sentenza che “la mancata proclamazione del Calabrese da parte dell’Ufficio elettorale centrale era doverosa, tanto più che la normativa prescrive la nullità dell’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità e che l’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse”.
Nella sentenza emerge chiara la distinzione tra l’estinzione del reato e la riabilitazione: nell’estinzione del reato il giudice non fa una valutazione sulla condotta della persona in quanto è solo il decorso del tempo a determinarne la conclusione.
Infine la Corte d’Appello, presieduta dal dott. Pietro Genoviva, ha specificato che “quanto alla mancata comunicazione al Calabrese dell’accertamento della sua condizione di incandidabilità, essa non è prevista e del resto il Calabrese avrebbe dovuto esserne consapevole essendo tenuto alle dichiarazioni previste dall’art. 12, co. 1 del Testo Unico e non potendo ignorare la sentenza di patteggiamento causa della sua incandidabilità”.